Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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CG MPP, Cantoni BL, JU, SH, SO, SZ, TG, UR (senza cpv. 5), ZG

Il capoverso 3 in questa forma deve essere stralciato; si deve mantenere la disposizione attuale. Nel capoverso 4 si deve stralciare «für die Verwendung der Mittel für die zivilschutznahe Umnutzung von Schutzanlagen» (l’utilizzazione dei fondi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile). Nell’ottica della disposizione di cui all’articolo 22 OPCi, le possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi per rifugi pubblici e privati devono essere definite in modo preciso. In futuro i contributi rimanenti dovranno essere utilizzati solo per cambiamenti di destinazione dei rifugi per gli scopi della protezione civile, il loro smantellamento e l’acquisizione di materiale e il controllo periodico dei rifugi. A tal fine mancano tuttavia disposizioni dettagliate sia nel disegno di legge, sia nel rapporto esplicativo. Occorre quindi specificare con maggiore precisione anche le possibilità di utilizzo per altre misure di protezione civile.

Oggi i costi generati dall’amministrazione dei contributi sostitutivi possono essere finanziati dal fondo dei contributi sostitutivi. Nell’avamprogetto della LPPC ciò non è più previsto. I Cantoni devono però continuare ad avere questa possibilità.

Ai Cantoni va attribuita la competenza di restringere ulteriormente il campo di utilizzo dei contributi sostitutivi e in particolare di fissare gli importi massimi per determinate spese. L’avamprogetto è formulato in modo troppo aperto. I Cantoni devono avere la possibilità di emanare precisazioni e disposizioni più restrittive. Soprattutto gli acquisti di materiale devono essere orientati all’interoperabilità e alla compatibilità.

Secondo l’articolo 47 capoverso 4 della LPPC in vigore, il Consiglio federale disciplina l’uso dei contributi sostitutivi. La disposizione è formulata in modo molto aperto. In base a questa delega è stato emanato l’articolo 22 OPCi, secondo cui i Cantoni possono tenere un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati, disciplinare l’amministrazione dei contributi sostitutivi e su richiesta autorizzare l’impiego dei mezzi disponibili. La delega legislativa al Consiglio federale prevista nel capoverso 4 della disposizione è limitata alla competenza relativa alla trasformazione degli impianti di protezione per scopi vicini alla protezione civile. Si tratta di una formulazione nettamente più restrittiva di quella attuale. Di conseguenza l’intera amministrazione dei contributi sostitutivi da parte dei Cantoni non è più regolamentata. Questi non avrebbero più la competenza di emanare disposizioni amministrative per la procedura d’impiego. Non è inoltre chiaro se l’utilizzo dei contributi sarà possibile come finora solo su richiesta. Deve quindi essere introdotta una disposizione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 OPCi oppure, in alternativa, una relativa delega legislativa al Consiglio federale.

Il capoverso 5 deve essere stralciato poiché la rendicontazione all’UFPP costituirebbe un ulteriore onere amministrativo per i Cantoni.

Canton AI

La prevista restrizione in materia di contributi sostitutivi è inaccettabile. L’attuale disposizione a livello federale si è dimostrata valida e lascia ai Cantoni il margine di manovra necessario per tenere conto delle esigenze regionali concrete. In particolare non è ammissibile che i fondi cantonali per i rifugi siano gravati da un compito che spetta alla Confederazione (costi di smantellamento degli impianti di protezione).

Canton AG (in relazione all’art. 91 cpv. 3)

La disposizione prevista è inaccettabile. L’uso dei contributi sostitutivi per rifugi pubblici e privati limita il margine di manovra finanziario dei Cantoni. Inoltre la ripartizione dei costi proposta per lo smantellamento degli impianti di protezione è un incentivo che va nella direzione sbagliata.

Si chiede che nel capoverso 3 sia mantenuto l’uso dei contributi sostitutivi per «altre misure di protezione civile». Attualmente i contributi sostitutivi sono utilizzati anche per altre misure di protezione civile. Senza questa possibilità, il margine di manovra finanziario viene sensi-