Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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bilmente limitato. Nella protezione civile, i sistemi tecnici congiunti assumono sempre maggiore importanza (mezzi di comunicazione, telematici e d’allarme). Ne consegue un grande fabbisogno finanziario in questo settore. I contributi sostitutivi devono essere utilizzati per la protezione della popolazione e non per inutili smantellamenti.
Si chiede inoltre di stralciare il passaggio «il loro smanatellamento ai sensi dell’articolo 91 capoverso 3» nel capoverso 3. Contemporaneamente va stralciato anche il passaggio «se questi ultimi [impianti di protezione] continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile» nell’articolo 91 capoverso 3. Questa disposizione incentiverebbe infatti a smantellare gli impianti di protezione civile non più necessari (dato che la Confederazione ne assume i costi), invece di adibirli a rifugi pubblici come sarebbe più opportuno.
Canton BE
Capoversi 3 – 5:
I contributi sostitutivi sono previsti per le costruzioni di protezione per la popolazione. Il loro scopo non deve quindi essere quello di finanziarie spese generali della protezione civile, come ad esempio i costi del materiale, e di sgravare conseguentemente i budget di Comuni e Cantoni. Per migliorare l’accettazione dei contributi sostitutivi e far sì che vengano mantenuti, le possibilità di utilizzarli devono essere limitate esclusivamente al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni (realizzazione, equipaggiamento, manutenzione e rimodernamento), al rinnovo dei rifugi privati e allo svolgimento dei controlli periodici dei rifugi (CPR). Tutti gli usi estranei alla costruzione, all’equipaggiamento, alla manutenzione, al rimodernamento e al controllo dei rifugi devono essere chiaramente esclusi, ad eccezione delle spese per l’amministrazione dei fondi.
Se non sarà dato seguito a questa richiesta, in alternativa si chiede quanto segue.
- L’articolo 22 OPCi prevede molte più possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi di
quelle previste dal disegno di legge. Per mantenere la possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi per altri scopie disciplinarla a livello di legge, occorre precisare gli scopi. In particolare si tratta di definire che cosa s’intende con «finanziamento dei rifugi pubblici di un Comune», quali misure volte al rinnovamento di rifugi privati possono essere finanziate, quando un cambiamento di destinazione è considerato «ai fini della protezione civile» e quali costi possono essere finanziati con i contributi sostitutivi, quali costi dell’acquisto di materiale possono essere coperti e quali costi dei CPR possono essere finanziati. Si dovrà eventualmente estendere la delega legislativa al Consiglio federale prevista al capoverso 4.
- Secondo la legge, i contributi sostitutivi servono in primo luogo a finanziare i rifugi pub-
blici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi privati. Né la legge né il rapporto esplicativo contengno disposizioni più dettagliate in merito. L’attuale disposizione dell’articolo 22 OPCi è invece molto più dettagliata. È quindi imperativo descrivere in modo più preciso le possibilità di utilizzare i contributi sostitutivi nel campo dei rifugi pubblici e privati oppure si deve conferire al Consiglio federale la competenza di precisare la disposizione nell’OPCi.
- Si prevede che in futuro i mezzi rimanenti siano utilizzati esclusivamente per il cambia-
mento di destinazione degli impianti di protezione per scopi di protezione civile, il loro smantellamento, l’acquisto di materiale e i CPR, ma sia nella legge che nel rapporto esplicativo mancano disosizioni più dettagliate in merito. È prevista una delega al Consiglio federale (capoverso 4) unicamente per l’uso dei mezzi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile. Occorre tuttavia dettagliare anche le possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi per altre misure di protezione civile oppure conferire al Consiglio federale la competenza di precisare le disposizioni nell’OPCi.
- La prevista disposizione di finanziare con contributi sostitutivi i costi per lo smantella-
mento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione da utilizzare come rifugi pubblici costituisce un onere supplementare per i fondi amministrati dai Cantoni ed è pertanto