Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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respinta. Oltre all’adeguamento dell’articolo 91 capoverso 3 va quindi stralciato anche il passaggio «il loro smantellamento ai sensi dell’articolo 91 capoverso 3» nell’articolo 63 capoverso 3. Si chiede lo stralcio anche nel caso in cui la Confederazione non partecipasse al finanziamento. Se il passaggio fosse mantenuto, potrebbe essere finanziato con contributi sostitutivi anche un cambiamento di destinazione estraneo ai fini della protezione civile, ciò che non è accettabile.

- Attualmente è possibile coprire con il fondo dei contributi sostitutivi anche le spese ge-

nerate dalla sua amministrazione. Nella proposta di legge questa possibilità non è più prevista. È però indispensabile che i Cantoni possano continuare a finanziarie queste spese tramite il fondo dei contributi sostitutivi.

- Secondo l’articolo 22 capoverso 2 OPCi, i Cantoni possono tenere un controllo dei con-

tributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati, disciplinare l’amministrazione dei contributi sostitutivi e, su relativa richiesta, autorizzare l’impiego dei mezzi disponibili. La delega legislativa al Consiglio federale di cui al capoverso 4 si limita alla competenza di definire condizioni quadro per l’utilizzo dei mezzi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi di protezione civile. Si tratta di una formulazione molto più restrittiva rispetto a quella vigente. L’amministrazione dei contributi sostitutivi da parte dei Cantoni non è disciplinata in alcun modo. Occorre pertanto introdurre una disposizione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 OPCi oppure, in alternativa, una relativa delega legislativa al Consiglio federale.

Canton FR

Adattare il capoverso 3 come segue: «Elles servent en premier lieu […] et à d’autres mesures de protection civile, notamment l’acquisition de matériel et de véhicules». La prassi attuale per l’utilizzo dei contributi sostitutivi deve essere mantenuta. Oltre ai compiti citati, si deve rendere possibile anche il finanziamento di materiale e veicoli per la protezione civile.

Canton GE

Capoverso 2: nel rapporto esplicativo si legge che i Cantoni possono utilizzare i contributi sostitutivi per colmare i deficit di posti protetti. Ciò è in contraddizione con l’articolo 62 capoverso 3, secondo cui i Comuni provvedono a un numero sufficiente di rifugi pubblici. Occorre pertanto adattare il rapporto esplicativo.

Capoverso 3: il disegno di legge limita significativamente le possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi stabilite dall’articolo 22 OPCi. I motivi di questa limitazione non sono chiari. Si deve mantenere la disposizione attuale.

Sorprende il fatto che i contributi sostitutivi rimanenti possano essere utilizzati per coprire le spese legate alla soprressione di impianti di protezione. Questo è un compito che la Confederazione deve adempiere a sue spese.

Canton GL

Il capoverso 5 deve essere stralciato. Questa disposizione costituisce un’ingerenza nell’autonomia cantonale.

Canton GR

Il capoverso 3 deve essere mantenuto nella sua forma attuale.

Nel capoverso 4 si deve stralciare il passaggio «e l’utilizzazione dei fondi […]».

Il capoverso 5 va stralciato poiché costituisce un’ingerenza nell’autonomia cantonale.

Canton LU

Il capoverso 3 va riformulato in modo tale che i contributi sostitutivi possano essere utilizzati anche per i sistemi d’allarme. I rifugi possono essere utilizzati in modo ottimale solo se è