Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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garantito l’allarme.
Canton NE
Attualmente possono essere finanziati con i contributi sostitutivi anche i costi legati alla loro amministrazione, in linea con il principio secondo cui tutti i costi cagionati dall’amministrazione di un finanziamento speciale sono a carico di quest’ultimo. I Cantoni devono quindi avere la possibilità di continuare a finanziare l’amministrazione dei contributi sostitutivi con questi stessi mezzi.
Canton OW
Capoversi 3 e 4: l’utilizzo dei contributi sostitutivi è troppo limitato. I Cantoni devono poter utilizzare i contributi sostitutivi per tutti gli scopi della protezione civile. Le spese attualmente finanziate con i contributi sostitutivi non sarebbero infatti più coperte (allarme, istruzione, impianti di protezione, PISA, ecc.).
Canton TI
Capoverso 3: secondo la Strategia 2015+, la Confederazione non si assumerà i costi di manutenzione degli impianti di protezione non più riconosciuti per il «caso bellico». Si ritiene indispensabile poter utilizzare i fondi provenienti dai contributi sostitutivi a favore delle strutture protette impiegate per le situazioni d’emergenza e per i casi di catastrofe da parte della protezione civile e dei partner della protezione della popolazione. Completare la disposizione come segue: «[…]I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, il loro smantellamento ai sensi dell’articolo 91 capoverso 3, la manutenzione degli impianti di
protezione non finanziati dalla Confederazione e […]». .
Canton VS
Capoverso 3: la flessibilità nell’utilizzo dei contributi sostitutivi, come prevista nell’ordinanza in vigore, va mantenuta. La disposizione prevista al capoverso 3 non è accettabile e deve essere completata: «[…] et à d’autres mesures de protection civile, notamment l’acquisition de matériel» ([…] e per altre misure di protezione civile, in particolare l’acquizione di materiale).
Capoverso 4: i Cantoni devono avere la competenza di limitare ulteriormente l’utilizzo dei mezzi e in particolare di fissare importi massimi. Secondo l’articolo 22 capoverso 2 OPCi, i Cantoni possono tenere un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati, disciplinarne l’amministrazione e, su relativa richiesta, autorizzarne lo stanziamento. La delega legislativa di cui al capoverso 4 conferisce al Consiglio federale unicamente il diritto di fissare condizioni quadro per l’utilizzo dei mezzi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile. Si tratta di una disposizione nettamente più restrittiva di quella attuale. È quindi necessario introdurre una nuova disposizione analoga all’articolo 22 capoverso 2 OPCi o una delega legislativa che conferisca alla Confederazione le relative competenze.
Capoverso 5: la rendicontazione all’UFPP non è accettabile poiché causerebbe un onere amministrativo supplementare per i Cantoni.
Canton VD
Capoverso 3: la flessibilità garantita dall’attuale legislazione deve essere mantenuta. Adattare il capoverso di conseguenza: «[…] et à d’autres mesures en lien direct avec les missions de la protection civile». Inoltre, si deve conferire ai Cantoni la competenza di stabilire le priorità per l’utilizzo dei fondi derivanti da contributi sostitutivi. Nella legge o nell’ordinanza occorre inoltre definire che cosa s’intende per «grado di copertura». Proposta: «Est réputé taux de couverture en places protégées, la relation entre le nombre d’habitants et le nombre de places protégées, pour autant qu’une réception initiale des installations ou qu’un contrôle périodique ait été effectué dans les dix dernières années» (È considerato tasso di copertura