Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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in posti protetti la relazione tra il numero abitanti e il numero di posti protetti, a condizione che sia stato effettuato un collaudo iniziale delle installazioni o che sia stato effettuato un controllo periodico negli ultimi dieci anni).
Se l’attuale disposizione non viene mantenuta, si devono esplicitamente prevedere altre misure. Vi rientrano in particolare i costi per l’amministrazione dei contributi, il finanziamento della salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione e i controlli periodici dei rifugi, compresi i costi del personale. In relazione a queste misure, la legge non deve essere più restrittiva della legislazione vigente.
Il capoverso 5 va stralciato.
Unione delle città svizzere
Definire in modo così restrittivo l’utilizzo dei contributi sostitutivi appare inutile e poco funzionale poiché impedisce una destinazione mirata e conforme alle necessità di questi fondi. Si deve continuare a utilizzare i contributi sostitutivi anche per altre misure di protezione cvile. Manca inoltre una disposizione sul controllo dei rifugi. La gestione mirata della costruzione dei rifugi quale compito dei Cantoni presuppone la conoscenza dello stato di conservazione di queste costruzioni.
Capoversi 3 e 4: la locuzione «cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile» deve essere precisata.
FSPC, BZSV
Capoverso 3: la disposizione attuale (art. 47 cpv. 2) deve essere mantenuta poiché permette un maggiore margine di manovra. L’utilizzo dei contributi sostitutivi va disciplinato nell’ordinanza.
Capoverso 4: la locuzione «cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile» deve essere precisata. Nel fissare le condizioni quadro occorre prevedere un’attribuzione più flessibile (sovracomunale) delle zone di compensazione.
Il quinto capoverso va eliminato.
APF
La formulazione del capoverso 3, che corrisponde alla legislazione in vigore, suggerisce che i contributi sotitutivi possano essere utilizzati per qualsiasi tipo di rimodernamento dei rifugi privati. Secondo le pertinenti spiegazioni dell’UFPP, il finanziamento del rimodernamento di rifugi privati tramite contributi sostitutivi è tuttavia limitato al sistema di ventilazione. Secondo l’UFPP, tutte le altre componenti del rifugio rientrano nella normale manutenzione dell’edificio, il cui rimodernamento non può essere finanziato con i contributi sostitutivi. Non è chiaro per quale motivo si fa questa distinzione. Nel rapporto esplicativo non si parla del rimodernamento dei rifugi privati.
La prima frase del capoverso 3 deve essere completata come segue: «Die Mittel aus den Ersatzbeiträgen dienen in erster Linie zur Finanzierung der öffentlichen Schutzräume der Gemeinden sowie zur Deckung sämtlicher Kosten, welche nach der Errichtung privater Schutzräume anfallen» (I mezzi derivanti dai contributi sostitutivi servono in primo luogo a finanziare i rifugi pubblici dei comuni e a coprire i costi che insorgono dopo la realizzazione di un rifugio privato).
Art. 64 Permessi di costruzione
CG MPP, Cantoni BL, GR, NW, SO, SZ, TG, UR (senza cpv. 1) e ZG
Capoverso 1: non è chiaro se per «realizzazione» s’intenda solo la realizzazione di costruzioni nuove o anche di ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione. Il termine deve essere