Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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meglio definito.

In un nuovo capoverso 3 devono essere disciplinati i permessi per ristrutturazioni di edifici con rifugi. In questo campo sussiste una lacuna giuridica.

Canton BE

Il rapporto esplicativo deve esporre le conseguenze per il caso in cui, contrariamente a quanto disposto nel capoverso 1, viene rilasciato un permesso di costruzione prima che sia stato deciso in merito all’obbligo di realizzare un rifugio. Mancano inoltre spiegazioni per il calcolo dell’ammontare delle prestazioni di sicurezza.

Canton LU

Si deve aggiungere un terzo capoverso in cui si statuisce che i permessi di costruzione per edifici che comprendono rifugi possono essere emanati solo quando l’organo competente ha deciso in merito. Per il resto la disposizione rimane limitata a costruzioni nuove.

In un quarto capoverso aggiuntivo si deve stabilire che i permessi di costruzione per impianti di protezione possono essere rilasciati solo dopo che detti impianti sono stati approvati dall’UFPP e che la Confederazione ha accettato di assumersi le spese suppletive riconosciute. Nel rapporto esplicativo occorre statuire la procedura e le conseguenze in caso di rilascio del permesso di costruzione prima che sia stato deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio.

Canton SH

In un nuovo capoverso 3 si deve disciplinare la procedura per il rilascio di permessi di costruzione per la ristrutturazione di edifici con rifugi. In questo ambito sussiste infatti una lacuna legislativa.

FSPC, BZSV

Adattare il capoverso 1 come segue: «Baubewilligungen für den Bau von Wohnhäusern, Heimen, Spitälern und Bauten der öffentlichen Hand dürfen […]» (I permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istituti, ospedali e costruzioni della mano pubblica possono essere accordati […]).

Art. 65 Soppressione

CG MPP, Cantoni BL, GL, NW, SH, SO, SZ, TG e ZG

Capoverso 3: non è sensato restituire sussidi per rifugi pubblici che ormai hanno perso il loro valore. Si deve tenere conto dell’ammortamento ordinario. Il rapporto esplicativo va adeguato di conseguenza.

Cantoni BE e VD

Il capoverso 3 deve essere riformulato come segue: «Im Fall der Aufhebung öffentlicher Schutzräume wird auf die Rückerstattung von Bundesbeiträgen verzichtet» (In caso di soppressione di rifugi pubblici si rinuncia al rimborso dei sussidi federali). In questi capoversi si parla di sussidi federali versati in applicazione della legge federale sull’edilizia di protezione civile (in vigore fino al 31 dicembre 2003). Questi sussidi sono quindi stati versati tra 15 e 55 anni fa e la maggior parte sono pertanto ammortizzati. Per questo motivo e poiché già in passato la Confederazione ha rinunciato a una restituzione dei sussidi, si deve rinunciare del tutto alla pretesa di rimborso. Se non si dovesse dare seguito a questa richiesta, si dovrà quantomeno specificare quali tipi di rifugi s’intendono.

Canton GR