Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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d’evento con grande afflusso di pazienti.

Canton UR

La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile non è accettabile. La frase «nella protezione civile dovrà essere reintrodotto un sevizio sanitario» va quindi stralciata dal rapporto esplicativo.

Unione delle città svizzere

Lettere c e d: un afflusso in massa di pazienti non è pianificabile. Pertanto, l’infrastruttura necessaria dovrebbe essere sempre tenuta pronta all’uso. Ciò non è possibile già solo per motivi igienici.

Art. 67 Prescrizioni della Confederazione

Canton AG

Il capoverso 2 deve essere riformulato come segue: «Er regelt die konzeptionellen Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Bedarfsplanung …» (Disciplina le basi concettuali e le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno…). Per una pianificazione del fabbisogno orientata alle risorse è necessaria una concezione cantonale globale per la protezione civile; serve infatti un numero variabile di impianti di protezione a seconda dell’organizzazione di protezione civile. Per questo motivo la Confederazione non deve basare le indennità per gli impianti di protezione solo sulla pianificazione del fabbisogno, ma anche sulle basi concettuali dei Cantoni.

Canton BE

Le prescrizioni federali non devono mirare essenzialmente a ridurre il numero di impianti di protezione contro il volere dei Cantoni, all’unico scopo di sgravare il budget della Confederazione. Vedasi anche i commenti all’articolo 68.

Canton LU

Il secondo capoverso deve essere riformulato in modo che le prescrizioni del Consiglio federale siano differenziate secondo la situazione (situazione normale, situazione particolare, situazione straordinaria). Ciò vale in particolare per i posti per pazienti negli impianti del servizio sanitario. In caso contrario le disposizioni potrebbero risultare troppo vaghe.

Art. 68 Compiti dei Cantoni

CG MPP, Cantoni BE, BL, GL (in relazione al cpv. 1), NW (in relazione al cpv. 1), SH (in relazione al cpv. 1), SO, SZ, TG, UR, VD e ZG

Capoverso 1: secondo il testo di legge, i Cantoni determinano il loro fabbisogno di impianti di protezione, ma questo deve essere approvato dall’UFPP. L’autorizzazione dipende in larga misura dai criteri fissati dalla Confederazione e dai mezzi finanziari disponibili. Può quindi capitare che un Cantone determini il suo fabbisogno in impianti di protezione, ma che questo non venga accettato dall’UFPP. In definitiva non è quindi il Cantone, ma l’UFPP a determinare il fabbisogno in posti protetti in base ai criteri stabiliti dalla Confederzione. La prassi descritta nel rapporto esplicativo dovrebbe rispecchiarsi nella LPPC, affinché non sorga l’impressione che siano i Cantoni a decidere in merito alla pianificazione del fabbisogno. Nel rapporto esplicativo occorre inoltre rielaborare le spiegazioni relative alla pianificazione degli impianti di protezione.