Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 117Fedlex · Rapporto sui risultati
Non è accettabile che in ultima analisi siano i mezzi finanziari a diposizione della Confederazione a decidere in merito alla dotazione di impianti di protezione di un Cantone. I Cantoni devono continuare ad avere la facoltà di decidere autonomamente sul proprio fabbisogno di impianti di protezione e sulla loro distribuzione sul territorio, senza l’approvazione di un ufficio federale.
Capoverso 2: occorre verificare se questa disposizione costituisce una base legale sufficiente per obbligare i Cantoni, a livello di ordinanza, a svolgere il controllo periodico degli impianti.
Canton BE (in aggiunta)
Sono stati avviati dei progetti per accertare il fabbisogno di impianti di protezione a livello nazionale e verificarne l’uso futuro. È inoltre indispensabile lanciare un progetto federale volto ad accertare l’esercizio futuro delle infrastrutture protette del servizio sanitario. Il progetto dovrebbe essere diretto dall’SSC coinvolgendo l’UFPP e i Cantoni nei lavori. Dall’esito di questi progetti si potrà evincere l’effettivo fabbisogno di impianti di protezione. Fino alla conclusione di questi progetti si deve quindi rinunciare ad affermazioni sul futuro fabbisogno di impianti di protezione. Le relative disposizioni devono essere stralciate dall’avamprogetto.
Canton GE
Capoverso 1: se la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione dei Cantoni deve essere approvata dalla Confederazione, ciò non può avere come conseguenza che la Confederazione decida sul fabbisogno dei Cantoni. Occorre quindi stabilire dei criteri di autorizzazione chiari che tengano conto del fabbisogno stabilito dai Cantoni.
Unione delle città svizzere
Capoverso 2: i centri sanitari protetti devono essere stralciati dall’elenco. Occorre inoltre stabilire quali organi cantonali sono responsabili di determinare l fabbisogno di impianti protetti.
Art. 69 Compiti degli enti ospedalieri
Cantoni BE, SH e VD
Nel rapporto esplicativo si deve specificare che i Cantoni non dovranno più effettuare il controllo periodico degli impianti (CPI) negli ospedali protetti. Secondo l’articolo 68 capoverso 2, i Cantoni sono responsabili della realizzazione, dell’equipaggiamento, della manutenzione e del rimodernamento unicamente dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti. Gli ospedali protetti sono interamente di competenza degli enti ospedalieri e i Cantoni non hanno alcun compito da espletare per questo tipo di impianti. In mancanza di una base legale non è quindi possibile statuire un obbligo in tal senso per i Cantoni a livello di ordinanza. Se al contrario i Cantoni devono poter imporre determinati standard ed effettuare i relativi controlli anche negli ospedali protetti, è necessario statuirlo nella legge.
Unione delle città svizzere
Si deve statuire quale organo cantonale è responsabile di obbligare gli enti ospedalieri ad assumersi i relativi costi.
Art. 70 Soppressione
CG MPP, Cantoni BE, BL, GL, GR, NW, SH, SZ, TG, UR, VD e ZG