Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 118Fedlex · Rapporto sui risultati

I capoversi 3, 4 e 5 (BE e VD solo cpv. 3 e 4) devono essere stralciati poiché concernono sussidi federali versati ai sensi della legge federale sulla protezione civile del 17 giugno 1994 (in vigore fino al 31 dicembre 2003). Dato che questi sussidi sono stati versati da 15 a 24 anni fa, la maggior parte degli impanti sarà già ammortizzata. Per questo motivo, e dato che la Confederazione ha già rinunciato in passato a chiederne la restituzione, si dovrebbe rinunciare completamente alla richiesta di restituzione.

Cantoni BE, VD (in aggiunta)

Dal capoverso 5 non si evince quali organi debbano assumere quali compiti. Questo aspetto deve essere dettagliato almeno nel rapporto esplicativo.

Canton LU

Il capoverso 3 deve essere completato con una clausola d’ammortamento.

Capoverso 5: la garanzia della sostituzione e la definizione di «numeri di posti letto sufficienti» devono essere precisati nel rapporto esplicativo.

Canton OW

Capoverso 5: si trovano diverse affermazioni in relazione alla clausola di soppressione (percentuale di popolazione, cifra generale). Per questo motivo occorre definire meglio la locuzione «numero sufficiente di posti per pazienti».

Canton SO

Modificare il capoverso 3 come segue: «[…] so können der Bund und die Kantone einen Teil ihrer Beiträge und Subventionen, die sie für den Bau der Schutzanlage übernommen haben, zurückfordern, sofern die Schutzanlage nicht in einen öffentlichen Schutzraum umgewandelt wird» (In tal modo Confederazione e Cantoni possono chiedere la restituzione di una parte dei contributi e sussidi che hanno versato per la realizzazione dell’impianto di protezione, a patto che l’impianto in questione non venga trasformato in rifugio pubblico).

Un obbligo generale di restituzione dei sussidi federali versati per impianti di protezione non è sensato. Si deve tenere conto dell’età dell’impianto. È ipotizzabile una differenziazione fino a 40-50 anni. Oltre questo limite, una richiesta di restituzione non è più opportuna. Confederazione e Cantoni dovrebbero rinunciare alla restituzione dei sussidi anche quando un impianto è trasformato in rifugio pubblico. Ciò incoraggia i Comuni a utilizzare gli impianti di protezione come rifugi pubblici e alloggi d’emergenza, invece di destinarli ad altro uso.

FSPC, BZSV

Stralciare il capoverso 3.

Adattare il capoverso 4 come segue: «Werden Schutzanlagen aufgehoben, so sind keine Bundesbeiträge zurückzuerstatten». (In caso di soppressione di impianti di protezione, i contributi federali percepiti a suo tempo per la realizzazione non devono essere rimborsati).

ComNBC

Si fa riferimento più volte alla (possibile) soppressione di posti sanitari, ospedali protetti e altri impianti di protezione. Meno chiaro è il meccanismo che regge la decisione di soppressione e a quale organo compete la supervisione di queste decisioni. Si raccomanda di istituire un gruppo di lavoro eterogeneo (con rappresentanti di Confederazione e Cantoni) che vigili affinché il sistema degli impianti di protezione continui ad adempiere la sua funzione. Sussiste inoltre il rischio che , i mezzi finanziari e il tempo non siano sufficienti per ricostruire gli impianti necessari in caso di una crisi. Per questo motivo ogni soppressione deve essere attentamente soppesata e verificata da una commissione indipendente. L’articolo 70 va completato di conseguenza.