Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte
La prevista riduzione del numero di impianti di protezione non è accettabile. Costituirebbe un dissipamento dei soldi dei contribuenti e considerato l’aumento di tensioni internazionali, non è un’opzione assennata. La salvaguardia del valore delle costruzioni esistenti non va messa in discussione. Si chiede una moratoria di dieci anni per lo smantellamento di impianti funzionanti.
Il capoverso 2 deve essere adeguato come segue: «Das BABS regelt das Verfahren zur Genehmigung der Aufhebung von Schutzanlagen. Schutzanlagen dürfen dabei nur bei Geltendmachung zwingender Gründe oder öffentlichen Interesses aufgehoben werden, in allen anderen Fällen sind sie werterhaltend für die Dauer von mindestens zehn Jahren einzumotten. Eine Nutzungsänderung von Schutzbauten ist nur dann zulässig, wenn deren Kapazität in unmittelbarer Nähe neu zugebaut wird» (L’UFPP disciplina la procedura di approvazione della soppressione di impianti di protezione. Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo in presenza di motivi inderogabili o di interesse pubblico, in tutti gli altri casi ne deve essere salvaguardato il valore per almeno dieci anni. Un cambiamento di destinazione degli impianti di protezione è ammesso solo se nelle vicinanze è realizzato un impianto di stessa capacità).
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 72 Efficienza operativa
CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG
Nella pratica si pone spesso la domanda entro quanto tempo le costruzioni di protezione, e in particolare i rifugi, debbano essere pronti all’esercizio. Ciò deve essere stabilito nel rapporto esplicativo. A dipendenza di queste condizioni temporali, sarebbe infatti possibile rimodernare, equipaggiare o addirittura realizzare le costruzioni di protezione necessarie solo dopo il relativo ordine della Confederazione. In mancanza di disposizioni precise sui tempi, risulta difficile far comprendere ai proprietari di rifugi i motivi per tenerli pronti all’uso.
Cantoni GE, VD, SZSV, BZSV
Si pone di frequente la domanda entro quanto tempo si deve realizzare l’efficienza operativa. Questo punto deve quindi essere precisato nell’ordinanza d’applicazione a livello federale.
Unione delle città svizzere
Occorre definire dei criteri misurabili che stabiliscano entro quanto tempo devono essere resi operativi i rifugi.
Art. 73 Manutenzione e salvaguardia del valore
APF
Nel rapporto esplicativo non si spiega per quale motivo i proprietari debbano assicurare anche la salvaguardia del valore oltre alla manutenzione. Non è inoltre chiaro quale sia la differenza tra manutenzione e salvaguardia del valore, dato che la salvaguardia del valore consiste essenzialmente nella manutenzione. Questo aspetto deve essere chiarito almeno nelle spiegazioni. Non è possibile prevedere le conseguenze che comporta la modifica dell’articolo 73 capoverso 1. A prescindere da questo, si ritiene inaccettabile l’obbligo per i proprietari di assumere ulteriori costi dopo la costruzione di un rifugio privato. Ciò viola il principio di parità di trattamento: i proprietari di edifici abitativi che hanno dovuto realizzare un rifugio devono accollarsi anche i costi della manutenzione, mentre quelli che non hanno