Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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per nome. Questo non è necessario e insolito per le leggi federali. L’attribuzione di compiti all’interno dell’amministrazione federale a un ufficio federale specifico non dovrebbe essere definita nelle leggi federali, bensì nelle ordinanze esecutive emesse dal Consiglio federale o dai dipartimenti competenti. La legge delega in vari punti una competenza legislativa limitata all’UFPP. Occorre in ogni caso precisare che tale competenza è limitata alle sfere di competenza della Confederazione. Vengono inoltre create basi legali per temi di natura estranea alla normativa, come ad esempio il progetto «Protezione delle infrastrutture critiche» e le disposizioni sugli impianti d’accumulazione.
BDP
Sistemi di comunicazione: un sistema di comunicazione di sicurezza a banda larga mobile è fondamentale in questa epoca. È quindi opportuno che la competenza in materia spetti alla Confederazione. Occorre tuttavia compiere scrupolosamente gli accertamenti necessari per evitare errori e ritardi. Anche l’ulteriore sviluppo del sistema di analisi integrata della situazione è indispensabile.
Coordinamento da parte della Confederazione: quando un evento colpisce più Cantoni, questi possono chiedere un coordinamento federale. Si dubita tuttavia che la formulazione potestativa utilizzata nel disegno di legge abbia senso. Sarebbe più sensato definire innanzitutto le dimensioni di una catastrofe per poi delegare generalmente il coordinamento degli eventi maggiori alla Confederazione.
Protezioni di costruzione: il numero delle costruzioni di protezione dovrebbe essere ridotto al minimo necessario.
PPD
Due leggi separate: ci si chiede se non sarebbe opportuno disciplinare la protezione della popolazione e la protezione civile in due leggi separate. La protezione della popolazione è un sistema integrato di livello superiore, mentre la protezione civile è solo una delle cinque organizzazioni partner di questo sistema.
Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile è ritenuta degna di revisione, ma non deve comportare un trasferimento di oneri dalla Confederazione ai Cantoni.
Obbligo di prestare servizio: l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile va equiparato a quello dell’esercito, badando a garantire a lungo termine gli effettivi dei militi della protezione civile.
Impianti di protezione: prima di prendere importanti decisioni sulla riduzione degli impianti di protezione, occorre valutare il fabbisogno ed elaborare una strategia di utilizzazione.
PLR
Sistemi di comunicazione: consideriamo positivo che il disegno di legge preveda chiare disposizioni in materia di responsabilità e finanziamento tra Confederazione e Cantoni nell’ambito dei sistemi congiunti. Deploriamo invece che il rapporto esplicativo non fornisca dati più concreti in relazione all’orizzonte temporale per l’acquisto di Polydata o del sistema a banda larga. Nel caso del sistema a banda larga, sarebbe inoltre auspicabile avere una