Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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cantonali per i rifugi è respinto poiché comporterebbe ingenti costi supplementari per i Cantoni e i Comuni. Il finanziamento dello smantellamento degli impianti di protezione spetta alla Confederazione, poiché i sistemi dei rifugi sono stati installati secondo norme federali. È quindi inaccettabile gravare i fondi cantonali per i rifugi con spese che competono alla Confederazione.

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile è respinta poiché manca un concetto globale che descriva come dovrebbe essere garantita la sanità pubblica in Svizzera in caso di catastrofe, situazione d’emergenza o conflitto armato. Prima di reintrodurre il servizio sanitario nella protezione civile, con conseguenze finanziarie imprevedibili per i Cantoni, la Confederazione dovrebbe elaborare un concetto globale sul SSC insieme ai Cantoni. Dai compiti della protezione civile (art. 27) occorre in ogni caso escludere il personale medico (medici e infermieri) e i suoi compiti. Un finanziamento esclusivo del servizio sanitario da parte dei Cantoni sarebbe anche in contraddizione con il principio di equivalenza fiscale. Il progetto di revisione contiene però direttive d’ampia portata della Confederazione, senza che quest’ultima debba adempiere i suoi obblighi finanziari.

Sistemi di comunicazioni congiunti: gli articoli 18-20 vengono respinti poiché si basano sulle strutture tradizionali e limitano eccessivamente le future possibilità di sviluppo. Non è noto in quale forma e a quali condizioni quadro verranno realizzati il sistema di radiocomunicazione di sicurezza, la rete di dati e la comunicazione a banda larga. Tutti e tre i concetti di comunicazione sono tecnicamente interdipendenti e non potranno quindi essere considerati separatamente. Sulla base delle esigenze e delle possibilità tecniche prevedibili, i concetti esistenti non soddisfano più i futuri requisiti per la trasmissione di dati a banda larga, di informazioni sulla situazione nonché di immagini e suoni. Con la regolamentazione dei sistemi di comunicazione proposta nel disegno di legge si crea grande incertezza sui futuri costi per i Cantoni.

Protezione civile federale: la creazione di un’organizzazione federale di protezione civile (art. 12 cpv. 2 e art. 35 cpv. 4) viene respinta poiché è in contraddizione con la decisione di base della CG MPP, secondo cui la responsabilità per tutti i militi della protezione civile spetta ai Cantoni e non alla Confederazione. La Confederazione non deve assumere compiti nei settori della convocazione e del controlling dei militi della protezione civile. Si deve quindi rinunciare a normative in materia. La Confederazione deve stipulare accordi di prestazione con uno o più Cantoni per adempiere i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza.

Coordinamento di compiti e competenze: gli articoli 6 e ss. del disegno di legge descrivono i compiti della Confederazione, mentre gli articoli 14 e ss. quelli dei Cantoni. Alcuni di questi coincidono e non è quindi sempre evidente chi è responsabile di quali compiti. Compiti e responsabilità devono essere descritti in modo più chiaro.

Protezione dei beni culturali: l’articolo 3 della Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato prevede che le parti contraenti predispongano già in tempo di pace la «tutela» dei loro beni culturali con misure appropriate. Tra queste misure, descritte nell’articolo 5 del Secondo Protocollo, rientrano anche la pianificazione di misure antincendio e di misure per prevenire i crolli di edifici. Le statistiche dimostrano tuttavia che circa un terzo degli incendi sono dovuti a negligenza. Pianificare la protezione antincendio diventa quindi ancora più importante. Piani d’emergenza pratici devono assolutamente includere anche misure volte a prevenire piene, terremoti o colate detritiche. Le istituzioni della protezione dei beni culturali soffrono già per la soppressione dei fondi federali destinati all’allestimento delle documentazioni di sicurezza. Ciò dovrebbe essere compensato dalla Confederazione con un sostegno finanziario per le misure preventive molto costose, volte a proteggere i beni culturali da incendi, crolli, allagamenti, terremoti o colate detritiche. Una disposizione corrispondente dovrebbe essere inclusa nel disegno di legge.

Sistematica della legge: il disegno di legge comprende numerosi articoli che citano l’UFPP