Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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diamo pertanto che essa elabori una strategia per l’ulteriore utilizzo degli impianti di protezione.
Servizio sanitario nella protezione civile: accogliamo con favore l’idea di assegnare nuovamente alla protezione civile i compiti del servizio sanitario. Resta però da chiarire quale tipo di servizio sanitario debba prestare la protezione civile. Anche il termine "salvataggio" deve essere definito chiaramente.
Cure da parte di soccorritori non professionisti: secondo le analisi dei pericoli, il pericolo maggiore cui siamo esposti è l’insorgenza di epidemie e pandemie. Occorre pertanto rafforzare il sostegno presso gli istituti, le case per anziani, gli ospedali e l’assistenza domiciliare (spitex) fornendo cure da parte di soccorritori non professionisti. D’intesa con la sanità pubblica questo tipo di sostegno deve essere attuato in modo più coerente.
Servizio sanitario al fronte / Servizio di salvataggio: sono tipi di sostegno in ambito sanitario che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della protezione civile. Occorre tuttavia chiarire le esigenze dei partner della protezione della popolazione.
Sanità negli impianti del servizio sanitario: attualmente a livello federale mancano i concetti necessari. Questo tipo di servizio deve concentrarsi in primo luogo sugli eventi maggiori, sulle catastrofi e sulle situazioni d’emergenza. Al momento un orientamento ai conflitti armati non è opportuno, poiché richiederebbe decisioni politiche fondamentali e relativi concetti.
Non è compito della protezione civile sostenere le associazioni di samaritani durante le manifestazioni importanti.
Equipaggiamento personale: per raggiungere l’uniformità a livello nazionale, la Confederazione dovrebbe sostenere i costi dell’equipaggiamento personale.
Finanze: proponiamo di mantenere il principio del finanziamento da parte dell’organo competente e di attuarlo in modo coerente. Occorre impedire a livello di legge che i costi della Confederazione e dei Cantoni vengano sobbarcati ai Comuni.
Rafforzamento della protezione civile: non si indica con quali norme e secondo quali modalità si intende rafforzare la protezione civile (ad esempio scadenze, competenze, finanziamenti). Bisogna assolutamente definire in modo chiaro cosa s’intende con il termine «rafforzamento».
SSU
Due leggi separate: bisogna chiedersi se non sia preferibile creare due leggi separate. Se l’ambito della protezione della popolazione e quello della protezione civile sono tematizzati in un’unica legge, si corre il rischio di far confusione e di non distinguere i due ambiti.
In alternativa, dal momento che la protezione civile è subordinata alla protezione della popolazione, si potrebbe creare una legge per la protezione della popolazione e un’ordinanza per la protezione civile.
Compiti/prestazioni: i compiti e gli incarichi della protezione della popolazione e della protezione civile dovrebbero essere descritti in modo più chiaro, in modo che l’esercito e le altre organizzazioni partner possano fornire le loro prestazioni sussidiarie in modo mirato e senza malintesi. L’articolo 27, per esempio, solleva un interrogativo: se i militi della protezione civile assistono le persone in cerca di protezione, significa che i servizi sanitari prestati dalla protezione civile sono paragonabili a quelli forniti da un samaritano civile o un paramedico dell’esercito? Che tipo di prestazione viene fornito nel caso concreto?
Anche le prestazioni richieste dall’esercito dovrebbero essere descritte in modo più preciso.