Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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3.3 Osservazioni e proposte concernenti le singole disposizioni
Ingresso
CG MPP, Cantoni AR, AG, BE, BL, NE, SZ, TG e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV
Manca qualsiasi riferimento agli articoli costituzionali su cui si basa la Confederazione per la sezione dedicata alla protezione della popolazione (titolo secondo). L’articolo 61 Cost. si riferisce esclusivamente alla protezione civile.
Titolo primo: Oggetto Art. 1
Canton AG
Proponiamo di aggiungere alla lettera a «und dabei namentlich die Führungsorgane und gemeinsamen Kommunikationssysteme» (in particolare gli organi di condotta e i sistemi di comunicazione congiunti). Gli organi di condotta sono un elemento centrale della protezione della popolazione e meritano di essere menzionati nell’articolo 1. Anche il rimodernamento e lo sviluppo dei sistemi di comunicazione congiunti andrebbero menzionati nell’articolo 1, essendo temi centrali della riforma LPPC.
Canton GE
Lettera b: si chiede di specificare parimenti la definizione dei compiti della protezione civile.
Canton VD
Lettera b: si ribadisce la necessità di separare l’attuale LPPC in due leggi distinte. Nella legge sulla protezione della popolazione andrebbero stabiliti il quadro generale e il settore d’impiego dei partner.
Associazione dei comuni
Lettera a (si applica anche agli articoli 3 e 4): i comuni assumono un ruolo fondamentale come organizzazioni partner nell’attuazione della protezione della popolazione e della protezione civile. Considerata l’importanza che rivestono nella gestione delle crisi e degli eventi quotidiani, risulta evidente che ai Cantoni non è attribuita sufficiente attenzione. I Comuni devono essere menzionati esplicitamente nella legge come partner e non figurare nella categoria «terzi».
Titolo secondo: Protezione della popolazione
Capitolo 1: Compiti, collaborazione e obblighi di terzi Art. 2 Compiti
Canton NW
Oltre ai termini «catastrofi» e «situazioni d’emergenza» deve figurare anche il termine «eventi maggiori». Anche in situazioni normali la protezione civile ha compiti da assolvere. La denominazione «catastrofi» e «situazioni d’emergenza» è pertanto insufficiente. Nell’articolo 27 si parla giustamente di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza.
Canton SH