Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Canton GE
Nel titolo e nell’articolo gli organi di condotta devono essere menzionati come elemento centrale della protezione della popolazione.
Capoverso 1 lettera e: la formulazione non corrisponde a quella presente nell’articolo 27. Le due disposizioni devono coincidere. Manca in particolare qualsiasi riferimento alla protezione dei beni culturali.
Canton JU, VS
Capoverso 1: gli organi di condotta devono essere menzionati nel titolo e in un nuovo capoverso: «Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci» (Gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano nell’ambito della protezione della popolazione nella preparazione e nella gestione degli eventi). Il capoverso 1 diventa il capoverso 2.
Capoverso 1 lettera e: adeguare la formulazione come segue: «la protection civile, pour protéger la population, sauver et assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite, protéger les biens culturels et appuyer les organisations partenaires» (la protezione civile incaricata di proteggere la popolazione, portare in salvo e assistere le persone in cerca di protezione, fornire aiuto alla condotta, proteggere i beni culturali e sostenere le altre organizzazioni partner).
Canton LU
Al capoverso 1 lettera e, occorre precisare se con il termine «Rettung» (portare in salvo), s’intende il salvataggio dalle macerie o il salvataggio di persone. Il salvataggio non riguarda soltanto la protezione civile, ma anche i pompieri e le squadre di soccorso. Per evitare ridondanze, occorre definire l’attribuzione dei compiti. La formulazione deve essere in linea con l’articolo 27. Il profilo delle prestazioni della protezione civile (compiti) non viene descritto in modo dettagliato. Almeno nel rapporto esplicativo dovrebbe figurare una descrizione dettagliata.
Al capoverso 2 l’esercito deve essere menzionato come partner centrale della protezione della popolazione.
Canton TI (in combinato disposto con l’art. 27)
Gli organi di condotta sono un elemento chiave nella protezione della popolazione che manca. Adeguare il titolo in: «Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi».
Capoverso 1 lettera e: il salvataggio di persone deve essere menzionato anche nell’articolo 27.
Gli articoli 3 e 27 sono al tempo stesso ridondanti e in contraddizione. Nell’articolo 3 vanno menzionati i compiti generali della protezione civile e di altre organizzazioni partner. L’articolo 27 dovrebbe descrivere meglio i compiti chiave della protezione civile in modo da garantire l’uniformità a livello nazionale.
Canton VD
Capoverso 1: manca qualsiasi riferimento agli organi di condotta. Il titolo dell’articolo 3 deve essere cambiato come segue: «Organes de conduite, organisations partenaires et tiers» (Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi). La formulazione dell’articolo va adeguata come segue: «Des organes de conduite coordonnent les organisations partenaires et les tiers. Ces organisations collaborent, dans le cadre de la protection de la population […]» (gli organi di condotta coordinano i lavori delle organizzazioni partner e di terzi. Queste organizzazioni collaborano nell’ambito della protezione della popolazione […]). Inoltre, i compiti dei