Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 1 lettera e: deve essere in linea con l’articolo 27 (nell’articolo 27 i servizi di salvataggio non vengono menzionati).

Capoverso 2: l’esercito, in quanto partner centrale del sistema di comunicazione della protezione della popolazione, deve essere aggiunto in una lettera separata. Nel rapporto esplicativo occorre dare maggior rilievo all’esercito.

Canton GR (in aggiunta)

Capoverso 1 lettera c: deve essere riformulato come segue: «die Spitäler und Kliniken, die Alters- und Pflegeheime, die Rettungsorganisationen, die Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung sowie die Angehörigen von Berufen des Gesundheitswesens» (gli ospedali e le cliniche, le case per anziani e di cura, le organizzazioni di salvataggio, i servizi di assistenza domiciliare e gli addetti al settore sanitario). I «servizi della sanità pubblica» e i «responsabili del salvataggio» non possono essere partner della protezione della popolazione, casomai lo sono le imprese e le persone che forniscono prestazioni in questi settori.

Canton SH (in aggiunta)

Capoverso 1 lettera e: cancellare il termine «Rettung» (portare in salvo). Secondo questa lettera, il salvataggio è compito della protezione della popolazione. All’articolo 27 il salvataggio giustamente non figura tra i compiti della protezione civile. Questo punto deve essere armonizzato.

Capoverso 2: singole persone e specialisti che non rientrano nelle categorie imprese e ONG devono essere elencati in una lettera separata.

Canton BE

Capoverso 1 lettera d: Siamo sostanzialmente favorevoli a una formulazione più generale per la descrizione dei compiti dei servizi tecnici. Ma il rapporto esplicativo dovrebbe perlomeno precisare quali organi e istituzioni rientrano tra i «servizi tecnici». Andrebbe chiarito in particolare se vi fanno parte anche le imprese private, ad esempio i grandi distributori.

Secondo il capoverso 1 lettera e, il salvataggio di persone in cerca di protezione rientra tra i compiti della protezione civile. Nell’articolo 27 tuttavia il salvataggio di persone in cerca di protezione non figura tra i compiti della protezione civile. Il testo va corretto di conseguenza. Se si vuole mantenere il «salvataggio» tra i compiti della protezione civile, allora occorre fornire una definizione del termine nel rapporto esplicativo: esiste infatti il «salvataggio tecnico» dalle macerie o il «soccorso medico». Quest’ultimo è di competenza della sanità pubblica e non può essere fornito dalla protezione civile.

Capoverso 2: nel rapporto esplicativo le organizzazioni private di salvataggio aereo (Rega, TCS, ecc.) devono essere menzionate quali partner aggiuntivi.

Capoverso 2 (in combinato disposto con l’art. 4): l’esercito deve essere menzionato in una lettera separata del capoverso 2, in quanto è uno dei partner più importanti del sistema integrato della protezione della popolazione. Non è accettabile che l’esercito figuri nella categoria «autorità» (lettera a). Data la sua importanza negli ambiti della protezione NBC e dei sistemi di allarme e comunicazione, l’esercito (in quanto strumento della Confederazione) dovrebbe essere menzionato in modo più esplicito nel rapporto esplicativo.

Canton FR

Proponiamo di adeguare la formulazione come segue: «La protection civile, pour sauver et assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite, protéger les biens culturels et appuyer les organisations partenaires» (La protezione civile incaricata di salvare e assistere le persone in cerca di protezione, fornire aiuto alla condotta e sostenere le altre organizzazioni partner). Tutti i partner della protezione della popolazione sono incaricati di proteggere la popolazione attraverso interventi coordinati. La protezione dei beni culturali è un compito della protezione civile (l’art. 27 cpv. 1 lett. e).