Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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La protezione della popolazione deve intervenire in caso di eventi maggiori. Quindi (e analogamente all’articolo 27) vanno menzionati nella legge. I termini eventi maggiori, catastrofi e situazioni d’emergenza potrebbero eventualmente essere sintetizzati in «eventi rilevanti per la protezione della popolazione». In questo modo la terminologia nella legge verrebbe semplificata e uniformata.

Canton TI

Si propone di aggiungere nei compiti anche la «protezione dei beni culturali: «La protezione della popolazione ha il compito di proteggere la popolazione, le sue basi vitali e i beni culturali in caso di catastrofi, […].»).

Canton VD

Si propone di menzionare anche i beni culturali: «La protection de la population a pour tâches de protéger la population, ses bases d’existence et les biens culturels en cas de catastrophe […].» (La protezione della popolazione ha il compito di proteggere la popolazione, le sue basi esistenziali e i beni culturali in caso di catastrofi, […]).

Non accettiamo l’affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui, fatta salva la protezione civile, le altre organizzazioni partner debbano compiere la loro missione di base anche in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. La protezione civile non dovrebbe essere ritenuta un’organizzazione che dipende da altri partner, ma un partner a pieno titolo con compiti chiaramente definiti. Per quanto riguarda la capacità di resistenza della protezione civile, le ripercussioni sull’approvvigionamento di materiale e sul finanziamento sono poco chiare.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Il conflitto armato è la prima minaccia da menzionare nell’elenco. Il disegno di legge dovrebbe elencare dapprima lo scenario più pericoloso, e non quello più probabile.

Art. 3 Organizzazioni partner e terzi

CG MPP, Canton AG (cpv. 1 lett. b ed e), BL, GR, NW, NE (cpv. 1 lett. e), SH (senza cpv. 1 lett. e), SO, SZ, TG, UR (senza cpv. 1 lett. b, d, e), ZG, CSP (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2), FSP (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2), ASPP (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2), AGV (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2)

La condotta è ora annoverata nei compiti della Confederazione e dei Cantoni. Nell’articolo 3 andrebbe pertanto descritta la collaborazione tra gli organi di condotta e le organizzazioni partner e terzi. Il termine organi di condotta andrebbe aggiunto nel titolo e integrato in un nuovo capoverso. Capoverso 1 (nuovo): «Die Führungsorgane, Partnerorganisationen und Dritte arbeiten in der Vorsorge und der Ereignisbewältigung zusammen» (Gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano nella preparazione e nella gestione degli eventi). Il capoverso 1 diventa il capoverso 2.

Capoverso 1 lettera b: La formulazione non è corretta e va precisata come segue: «die Feuerwehr zur Rettung sowie zur Sicherstellung der Schadenwehr bei Brand-, Natur- und Spezialereignissen (inkl. ABC-Wehr)» (i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in caso di incendio, eventi naturali e eventi speciali (compresa la difesa NBC)). (CG MPP, SO: «inkl. ABC-Ereignissen») (compresi gli eventi NBC). Secondo le leggi cantonali in vigore, i pompieri devono assicurare l’intervento in caso di incendio, eventi naturali, eventi speciali come il salvataggio di persone, la difesa NBC e la difesa contro i sinistri in generale.

Capoverso 1 lettera d: il rapporto esplicativo dovrebbe descrivere i servizi tecnici e definire il termine «infrastrutture critiche».