Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati
Capoverso 1 lettera e: il termine «Rettung» (portare in salvo) deve essere precisato.
Capoverso 2: nella Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ si riconosce la necessità di coinvolgere maggiormente le città nella protezione della popolazione. Proponiamo pertanto che alla lettera b venga aggiunto «grandi città».
CRS
Secondo il decreto federale concernente la Croce Rossa Svizzera del 13 giugno 1951, oltre ai compiti principali, alla CRS possono incombere anche altri compiti umanitari, affidati per esempio dalla Confederazione. Suggeriamo pertanto di aggiungere la menzione «terzi» in relazione alla collaborazione nell’ambito della protezione della popolazione. In linea con il decreto federale, suggeriamo di menzionare esplicitamente la CRS al capoverso 2.
Swissgrid
Il capoverso 1 menziona le organizzazioni partner, ma non terzi. Il capoverso 1 lettera d dovrebbe fare riferimento anche ai gestori di infrastrutture critiche. Dalla formulazione al capoverso 2 si deduce tuttavia che non sono inclusi i gestori di infrastrutture critiche. Chiediamo che la terminologia venga chiarita e che i gestori di infrastrutture critiche figurino esplicitamente nell’articolo 3 (ad esempio al capoverso 1 lettera d).
Chance Schweiz – Chance Suisse
I compiti della protezione civile sono esposti nell’articolo 3 ed elencati soltanto nell’articolo 27, a scapito della leggibilità. L’articolo 3 dovrebbe contenere un rimando all’articolo 27.
Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte
L’esercito è un partner della protezione della popolazione. La LPPC deve rispecchiare il ruolo dell’esercito per la protezione della popolazione e la posizione conferitogli nella Costituzione federale. Auspichiamo pertanto l’aggiunta della lettera f: «die Armee für grossräumige Schutz- und Sicherungsaufgaben und mit dazu geeigneten Einheiten zur Hilfeleistung bei massiven, grossräumigen Ereignissen» (l’esercito per lavori di protezione e sicurezza di ampia portata e unità appropriate per prestare soccorso in caso di eventi massicci su larga scala).
Art. 4 Collaborazione
Canton BE
È favorevole al principio di collaborazione tra Confederazione e Cantoni e che venga esteso ad altri ambiti tematici. Si aspetta tuttavia che Confederazione e Cantoni agiscano in qualità di partner paritetici e che settori con responsabilità comuni o condivise siano disciplinati comunemente e consensualmente. Le decisioni devono essere sempre prese d’intesa con i Cantoni.
Canton GE
Le possibilità finanziarie della Confederazione e dei Cantoni devono rappresentare il principale criterio decisionale.
Canton SH
Per analogia con l’articolo 3 capoverso 2, la frase deve essere completata con l’aggiunta di «Organisationen» (organizzazioni) e diventa quindi «sowie weitere Stellen und Organisationen zusammen […]» (anche altri enti e organizzazioni […])
Canton VD