Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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ComNBC

Alla fine del 2016 è stato istituito un gruppo di lavoro per la creazione di una piattaforma nazionale per la protezione NBC. Il gruppo ha proposto che si creasse un organo di coordinamento NBC (OrCNBC). Riteniamo che nell’ambito della revisione della LPPC, questo coordinamento nella protezione NBC debba essere ancorato nella legge. Il C DDPS e la CG MPP hanno approvato questa proposta nel maggio 2017.

L’articolo 6 deve essere integrato con una disposizione aggiuntiva: Capoverso 3: «Das VBS ist verantwortlich für die Koordination des ABC-Schutzes» (Il DDPS è responsabile di coordinare le attività nell’ambito della protezione NBC).

Associazione svizzera di conservazione e restauro (SCR), Centro nazionale d’informazione sul patrimonio culturale (NIKE)

Oltre ai pericoli di incendio e crollo di edifici, menzionati esplicitamente all’articolo 5 del Secondo protocollo, sarebbe opportuno aggiungere delle misure di prevenzione contro il rischio di inondazione, terremoto e scoscendimento. In genere, i piani d’emergenza vengono elaborati in collaborazione con i pompieri, la protezione civile, la polizia e altri esperti. Sarebbe auspicabile che i beni culturali d’importanza nazionale ricevessero un sostegno finanziario dalla Confederazione. Per molte istituzioni la perdita dei fondi federali per la creazione della documentazione di sicurezza sarebbe così meno dolorosa.

Art. 7 Condotta e coordinamento

CG MPP, Canton BL, JU, NW (cpv. 3), SO, SZ, TG, UR e ZG

Il titolo «Führung» (Condotta) andrebbe sostituito con «Führung und Koordination» (Condotta e coordinamento). Solo in alcuni settori la Confederazione ha la facoltà di assumere la condotta in caso d’evento. Queste competenze devono essere descritte in modo preciso nel rapporto esplicativo e i termini chiariti.

Capoverso 3: «Führungsorgan» (organo di condotta) va sostituito con «Koordinationsorgan» (organo di coordinamento).

Canton AG

Dal capoverso 3 lettera b e dal rapporto esplicativo non è chiaro se si intenda la capacità di condotta della Svizzera, della Confederazione o dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Questo punto andrebbe precisato.

Il capoverso 3 lettera e andrebbe formulato in modo più comprensibile, per esempio: «Koordination ziviler Ressourcen» (coordinamento delle risorse civili).

Canton BE

Proponiamo di cambiare il titolo dell’articolo in «Bundesstab Bevölkerungsschutz» (Stato maggiore federale Protezione della popolazione), di stralciare il capoverso 1 e di adeguare di conseguenza il rapporto esplicativo. Il capoverso 2 è fondamentalmente incontestabile, andrebbe tuttavia spostato alla fine dell’articolo e adeguato nel modo seguente: «Der Bundesstab Bevölkerungsschutz kann im Einvernehmen mit den Kantonen […]» (D’intesa con i Cantoni, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione può […].)

In alcuni casi, giustamente, la Confederazione può emanare disposizioni e ordini in caso di incidenti in centrali nucleari, rottura di dighe, caduta di satelliti, pandemie o epizoozie. Questa competenza è retta da leggi speciali. Siamo tuttavia contrari che responsabilità e competenze che esulano dalla sfera di competenza della Confederazione vengano ancorate nella legge, soprattutto considerato che non vi è una relativa base costituzionale. L’attuazione delle disposizioni della Confederazione e la condotta in caso di simili incidenti devono