Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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per assicurare la condotta in caso d’evento.
Capoverso 3 (ora capoverso 2): «Führungsorgan» (organo di condotta) deve essere sostituito con «Koordinationsorgan» (organo di coordinamento).
ComNBC
Capoverso 3: è opportuno interrogarsi se lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) sia effettivamente in grado di garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere, l’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere nonché la gestione delle risorse civili. Proponiamo pertanto di mantenere solo le lettere a e b, poiché i compiti dello SMFP sono specificati più in dettaglio nell’ordinanza e di precisare la lettera b nel modo seguente:
Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione assolve i seguenti compiti:
a. coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e il ricorso a mezzi d’intervento specializzati nonché altri organi e organizzazioni;
b. garantire la capacità di condotta della Confederazione;
La Posta
Capoverso 3: si parte dal presupposto che lo Stato maggiore federale, su richiesta, sostenga la Posta nei suoi compiti in caso di eventi di rilevanza nazionale. Per valutare la fondatezza di una domanda di sostegno, occorre tuttavia fornire ulteriori dettagli in un’ordinanza esecutiva.
Centre Patronal
Capoverso 1: chiediamo che vengano precisate le competenze della Confederazione e dei Cantoni in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati.
Chance Schweiz – Chance Suisse
Per quanto riguarda la nuova OSMFP, in vigore dal 1° aprile 2018, costatiamo che l’articolo 7 OSMFP non spiega in modo univoco chi faccia parte dello stato maggiore federale, usa semplicemente l’espressione «sind vertreten» (sono rappresentati). Solo in casi eccezionali ha senso coinvolgere personalmente i capi delle organizzazioni cantonali di condotta oppure i loro capi di stato maggiore nello stato maggiore federale durante una situazione di crisi. In genere, i Cantoni inviano degli interlocutori competenti.
Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche
Canton AG
La proposta di coinvolgere i gestori delle infrastrutture critiche è accolta favorevolmente. Andrebbe tuttavia sancita non solo la collaborazione. I gestori di infrastrutture critiche di rilevanza nazionale dovrebbero esseri tenuti ad avere un’organizzazione di crisi. Bisognerà poi valutare come mantenere una visione d’insieme delle condizioni e delle prescrizioni tecniche.
Canton FR
Proponiamo di adeguare il capoverso 3 come segue: «Il coordonne les mesures de planification et de protection des exploitants d’infrastructures critiques d’importance nationale et collabore avec eux à cette fin» (Esso coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche di rilevanza nazionale e collabora con loro a tal fine).
E di aggiungere un nuovo capoverso: «En collaboration avec les cantons, l’OFPP propose