Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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senso.
Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento
CG MPP, Cantoni AG, BL, JU, NE, NW, SH, SO, TG, UR, VS e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV
D’ora in poi la Confederazione sarà competente per l’acquisizione e la gestione delle sirene, compreso il loro finanziamento. I compiti dei Cantoni nell’ambito dell’allarme diffuso dalle sirene, l’esecuzione della gara d’appalto per i fornitori di sirene, il processo degli accordi con i Comuni e le ubicazioni delle sirene nonché l’indennità versata ai Cantoni per eventuali compiti rimanenti devono figurare nel rapporto esplicativo. Inoltre, sarebbe opportuno aggiungere in che misura la modifica sgrava i Cantoni (concerne anche l’art. 24).
CG MPP, Cantoni BL, SH, SO, TG e ZG
Occorre stabilire se i sistemi definiti nell’articolo 9 sono utilizzati per comunicare e allertare la popolazione anche in caso di epizoozia e di epidemia oppure se in queste situazioni si continua a ricorrere ai sistemi dell’USAV e dell’UFSP.
CG MPP, Cantoni BL, JU, TG, UR, VS e ZG
Occorre definire misure a garanzia della diffusione dell’allarme alle persone audiolese e inserirle nel rapporto esplicativo.
Canton SH (in aggiunta)
I capoversi 2 e 3 devono essere riuniti.
Cantoni BE e SZ
Nel rapporto esplicativo occorre esplicitare il motivo per cui la popolazione sarà allarmata, oltre che dalle sirene, anche per mezzo di sistemi basati su Internet e spiegare come si garantirà la protezione contro le interruzioni di questi sistemi. Nella legge o almeno nel rapporto esplicativo occorre descrivere i compiti che incomberanno ancora ai Cantoni nell’ambito dell’allarme alla popolazione e quelli che saranno invece ripresi dalla Confederazione. Deve essere altresì esposto come la Confederazione intende collaborare con i terzi (ad es. con i fornitori delle sirene, i Comuni e i proprietari delle ubicazioni delle sirene). Va inoltre specificato come la Confederazione prevede di disciplinare i rapporti di proprietà delle sirene e come intende agire per quanto riguarda le ubicazioni delle sirene esistenti. Un altro punto da chiarire è come la Confederazione intende indennizzare i Cantoni.
Gran parte della popolazione non conosce l’app alertswiss. Per questo motivo sarebbe auspicabile illustrare il motivo per cui sarebbe opportuno appoggiarsi proprio a quest’app e come renderla nota.
Il disegno di revisione prevede che in futuro l’allarme con le sirene sarà di competenza esclusiva della Confederazione. Secondo il rapporto esplicativo, d’ora in poi la Confederazione sarà competente anche per l’acquisizione delle sirene, ma le questioni inerenti all’ubicazione e all’installazione continueranno a essere risolte insieme ai Cantoni. Né il testo di legge né il rapporto esplicativo spiegano la relativa collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
Dalla documentazione non si evincono neppure quali saranno le ripercussioni dell’adeguamento delle competenze sulle prassi cantonali. Si suppone che d’ora in poi la Confederazione sarà competente per tutti gli aspetti che riguardano l’acquisizione, l’installazione, la manutenzione, la riparazione, la sostituzione, gli accordi e le trattative con terzi e che i Cantoni di conseguenza non dovranno più espletare alcun compito in questi ambiti. Se anche in futuro i Cantoni assumeranno singoli compiti su incarico della Confederazione, la legge lo