Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Cantoni GE, VD

La disposizione deve essere completata con i compiti di intervento e di sostegno a favore dei Cantoni, sia nell’ambito della pianificazione che in quello dell’intervento.

PVL

Completare il capoverso 2 aggiungendo una lettera g: «die korrekte Ausbildung und die Bereitstellung von Ausbildungsunterlagen zu ABC-Fragen bei Armee, Bevölkerungsschutz und Partnerorganisationen» (l’istruzione ad hoc e la messa a disposizione della documentazione didattica relativa a questioni NBC presso l’Esercito, la Protezione della popolazione e le organizzazioni partner).

La maggior parte dei corpi pompieri è organizzata quale organizzazione di milizia e di norma non dispone delle conoscenze necessarie per intervenire in caso di eventi NBC (p. es. incidente in una centrale nucleare, attentati terroristici con armi biologiche o chimiche). In gran parte degli ospedali manca inoltre una formazione specifica nelle misure NBC. La Svizzera, in generale, sembra essere molto impreparata in caso di un evento NBC al di sotto della soglia bellica. Deve esserci sufficiente materiale di protezione decentralizzato, le forze d’intervento (organizzazioni di primo intervento e organizzazioni di condotta) devono essere formate e la popolazione deve essere informata sul comportamento da adottare. Questo deve essere affrontato e disciplinato almeno a livello di ordinanza sotto la direzione dell’UFPP.

ComNBC

Il tipo di sostegno (finanziario, consulenza di mercato, consulenza tecnica, esami di laboratorio ecc.) dovrebbe essere descritto in modo più chiaro. Riformulare la lettera c come segue: «die fachliche Unterstützung behördlicher Stellen bei ABC-Materialbeschaffungen» (il sostegno tecnico fornito dalle autorità per l’acquisizione di materiale NBC).

Art. 12 Protezione NBC: organizzazioni d’intervento specializzate

CG MPP, Cantoni AG (osservazioni generali e in relazione al cpv. 4), BL, GR (in relazione ai cpv. 3 e 4), NW, SO, SZ, TG, UR e ZG, FKS (in relazione ai cpv. 3 e 4), FSF (in relazione ai cpv. 3 e 4), ASPP (in relazione ai cpv. 3 e 4), AGV (in relazione ai cpv. 3 e 4)

Occorre sancire in modo chiaro che la Confederazione non può reclutare militi della protezione civile per alimentare l’organizzazione d’intervento specializzata. Se sono necessari militi della protezione civile per fornire determinate prestazioni a livello federale, si dovrà concludere una convenzione sulle prestazioni con uno o più Cantoni. Il fabbisogno della Confederazione di militi della protezione civile per l’adempimento di compiti federali è riconosciuto, ma la creazione di una formazione di protezione civile propria presso la Confederazione è respinta. La protezione civile deve obbligatoriamente rimanere di competenza dei Cantoni. Questi ultimi possono però sostenere la Confederazione, dietro pagamento di un’indennità, nell’adempimento di compiti federali. A tal fine è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni tra i Cantoni o un Cantone guida e la Confederazione. Questo principio deve essere opportunamente sancito dalla legge.

L’articolo 12 deve essere completato con un capoverso supplementare: «Bund und Kantone regeln vertraglich die Leistungen sowie die Verfügbarkeit einer solchen Unterstützung durch die spezialisierten Einsatzorganisationen im ABC-Bereich» (Confederazione e Cantoni disciplinano per contratto le prestazioni e la disponibilità di tale sostegno da parte delle organizzazioni d’intervento specializzate nel campo NBC). Se i Cantoni si affidassero a un sostegno della Confederazione, potrebbero rinunciare alla creazione di capacità proprie. Tuttavia, ciò non funzionerebbe se per vari motivi i mezzi federali non fossero disponibili. La prestazione di sostegno deve quindi essere disciplinata per contratto oppure si deve stabilire in quali casi è garantito un sostegno della SIDDPS. Inoltre, vi è la possibilità di prediligere