Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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singole organizzazioni regionali o eventualmente di completarle ai sensi dell’articolo 95.

Riformulare il capoverso 3 come segue: «Der Bund beschafft und finanziert im ABC-Bereich das Einsatzmaterial für den Bund und die Kantone» (nel campo NBC, la Confederazione acquisisce e finanzia il materiale d’intervento NBC a favore della Confederazione e dei Cantoni). (Canton GR, CSP, FSF, ASPP e AGV: «Er kann die Kantone im ABC-Bereich mit Einsatzmaterial unterstützen» (Può sostenere i Cantoni con materiale d’intervento NBC). Il tenore del disegno viola l’autonomia dei Cantoni. Spetta a questi ultimi definire come adempiere ai compiti loro assegnati. Il sostegno della Confederazione con materiale d’intervento NBC non può essere vincolato alla creazione di basi d’appoggio.

Riformulare il capoverso 4 come segue: «Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials. Das BABS berücksichtigt dabei die spezifischen Unterschiede der lokalen Organisationen» (Il Consiglio federale può delegare all’UFPP competenze legislative per stabilire le prescrizioni in materia di garanzia dell’efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione. L’UFPP tiene conto delle specificità delle organizzazioni locali). Il tenore del disegno viola l’autonomia dei Cantoni. L’organizzazione della protezione civile spetta esclusivamente ai Cantoni. Questi ultimi sono responsabili per la ripartizione regionale (raggio d’intervento) e l’organizzazione di eventuali basi d’appoggio NBC intercantonali. La protezione NBC nei Cantoni non è sempre annessa alla stessa unità organizzativa, cosicché occorre tenere conto delle particolarità locali.

Canton BE

Riformulare il capoverso 1 come segue: «Der Bund unterstützt die Kantone im ABC-Bereich mit spezialisierten Einsatzformationen und mit Einsatzmaterial. Er kann auch das Ausland unterstützen» (la Confederazione sostiene i Cantoni con formazioni d’intervento specializzate nel campo NBC e con materiale d’intervento. Può fornire sostegno anche all’estero). Il capoverso 3 deve quindi essere stralciato.

Spetta ai Cantoni decidere se adempiere ai compiti loro delegati da soli o unitamente ad altri Cantoni nella forma di basi d’appoggio intercantonali. La gestione di eventi NBC è tuttora di competenza dei Cantoni. Sono fatte salve le autorizzazioni speciali della Confederazione. Di conseguenza, il sostegno della Confederazione prestato con il materiale d’intervento nell’ambito NBC non può essere vincolato alla creazione di basi d’appoggio intercantonali. Ciò violerebbe l’autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. Una formulazione non vincolante («può») è respinta. I capoversi 1 e 3 possono analogamente essere riuniti in un unico capoverso. Per quanto riguarda il materiale d’intervento, si parte dal presupposto che la Confederazione è competente anche per l’istruzione e per la manutenzione del materiale e che se ne assume le relative spese.

È riconosciuto il fatto che la Confederazione debba ricorrere a militi della protezione civile per adempiere ai suoi compiti. A tal fine la Confederazione deve concludere una convenzione sulle prestazioni con un Cantone guida. Le organizzazioni d’intervento specializzate non possono quindi essere alimentate con militi della protezione civile sotto la conduzione della Confederazione. Qualora tali militi dovessero essere impiegati per le organizzazioni d’intervento specializzate, dovrà essere conclusa una convenzione sulle prestazioni con uno o più Cantoni. Questo principio deve essere ancorato nella legge.

Capoverso 2: deve essere stralciato o spostato in un altro punto della legge. Secondo il rapporto esplicativo il capoverso 2 si riferisce in primo luogo a formazioni d’intervento che non sono direttamente legate alla protezione NBC. Perciò questa disposizione è impropria in un articolo sulla protezione NBC. Si noti anche che le organizzazioni d’intervento non possono essere alimentate con militi della protezione civile sotto la conduzione della Confederazione.

Riformulare il capoverso 4 come segue: «Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials» (Il Consiglio federale può trasferire competenze legislative all’UFPP per fissare le direttive inerenti all’efficienza operativa del