Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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militi della protezione civile per le organizzazioni d’intervento specializzate. Qualora fossero necessari militi della protezione civile per fornire le prestazioni, si dovrà concludere una convenzione sulle prestazioni con uno o più Cantoni.
Capoverso 3: l’organizzazione della protezione civile è di competenza dei Cantoni e non può quindi essere vincolata a una base d’appoggio. Riformulare il capoverso come segue: «Er kann die Kantone im ABC-Bereich mit Einsatzmaterial unterstützen» (Può sostenere i Cantoni nell’ambito NBC con materiale d’intervento).
Riformulare il capoverso 4 come segue: «Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials» (Il Consiglio federale può delegare competenze legislative all’UFPP per emanare prescrizioni volte a garantire l’efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione).
Canton SH
Riformulare il capoverso 1 come segue: «Der Bund unterstützt die Kantone im ABC-Bereich mit spezialisierten Einsatzformationen und mit Einsatzmaterial. Er kann auch das Ausland unterstützen» (La Confederazione sostiene i Cantoni nell’ambito NBC con squadre d’intervento specializzate e materiale d’intervento. Può anche offrire sostegno all’estero). Il capoverso 3 deve quindi essere stralciato. Il sostegno della Confederazione con materiale d’intervento NBC non dovrebbe essere vincolato alla creazione di basi d’appoggio intercantonali, poiché in tal modo violerebbe l’autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo.
Il capoverso 2 deve essere stralciato o spostato in un altro punto della legge. Secondo il rapporto esplicativo s’intendono in primo luogo le squadre d’intervento che non hanno un nesso diretto con la protezione NBC. Di conseguenza la disposizione è impropria in un articolo che tratta della protezione NBC.
Riformulare il capoverso 4 come segue: «Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials» (Il Consiglio federale può delegare competenze legislative all’UFPP per emanare prescrizioni volte a garantire l’efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione). L’organizzazione cantonale e intercantonale della protezione civile spetta esclusivamente ai Cantoni. Eventuali prescrizioni dell’UFPP violerebbero l’autonomia organizzativa dei Cantoni e sono quindi respinte.
Canton TI
Il riferimento alle «organizzazioni d’intervento specializzate» e i commenti riportati dal rapporto esplicativo creano confusione con quanto citato dagli art. 35 cpv. 4 e 57 cpv. 2 lett. c. Inoltre la terminologia «la Confederazione può …» utilizzata al capoverso 3 è vaga e lascia libertà d’interpretazione. Crediamo che la legge debba definire in modo esplicito la strategia e le prestazioni di tali centri. Adeguare il capoverso 3 come segue: «Sostiene basi d’appoggio NBC intercantonali con materiale d’intervento.»
Per alimentare la dotazione di personale nelle organizzazioni d’intervento specializzate, è fondamentale concludere delle convenzioni di prestazione con uno o più Cantoni. La costituzione di una formazione di protezione civile propria della Confederazione è respinta. È invece accolta con favore la messa a disposizione, dietro indennizzo, di personale incorporato nelle OPC cantonali, per dare supporto alla Confederazione per lo svolgimento di sue attività. Chiediamo quindi che questo principio venga inserito in questo articolo di legge.
Canton VD
Nella legge o nel rapporto esplicativo dovrebbe essere formulato più chiaramente chi fa cosa e come. Alcuni compiti dovrebbero essere esplicitamente trasferiti ai Cantoni. Le responsabilità di Confederazione e Cantoni potrebbero essere stabilite mediante un profilo delle prestazioni nell’ambito NBC.
Capoversi 1 e 3: spetta ai Cantoni decidere se intendono espletare i loro compiti soli o in