Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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ihnen die stete Einübung und Weiterbildung zu ermöglichen».
(Livello di ripiego per la comunicazione
1 I Cantoni e i Comuni, per assicurare la loro capacità di condotta anche in caso di limitazione o interruzione dei propri mezzi di comunicazione, possono ricorrere ad alternative civili, in particolare ai radioamatori provvisti di licenza dell’UFCOM con i loro mezzi di comunicazione privati.
2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni adottano le misure necessarie per autorizzare i radioamatori provvisti di licenza dell’UFCOM a realizzare e gestire al loro domicilio gli impianti necessari per il livello di ripiego per la comunicazione, affinché possano esercitarsi e formarsi costantemente.
In vari Cantoni una collaborazione tra l’organizzazione cantonale di aiuto in caso di catastrofe e le associazioni locali di radioamatori è già organizzata a livello di convenzioni sulle prestazioni (ad es. ZG, LU, UR e SZ). È auspicato che tutti i Cantoni istituzionalizzino una tale collaborazione. Inoltre, i radioamatori, se del caso, sono anche in grado di stabilire connessioni a livello intercantonale. In occasione dell’ERSS 14 è stata testata una rete di questo tipo. Il rapporto finale afferma che occorre mirare alla collaborazione con i radioamatori.
Le connessioni dei radioamatori possono essere utilizzate nei seguenti casi: riserva supplementare e ridondanza, ampliamento delle capacità, assistenza nell’uso dei dispositivi radio delle autorità, trasmissione di informazioni all’attenzione della popolazione interessata o di altri organi importanti, altre connessioni a seconda delle necessità.
Il sostegno dei radioamatori muniti di licenza federale per le esigenze di comunicazione in situazioni straordinarie è chiesta anche in vari trattati internazionali con la Svizzera.
Art. 14 Compiti generali
Canton OW
La struttura dei compiti non è chiara e occorre disciplinare la ripartizione dei compiti dei Cantoni per le basi d’appoggio intercantonali.
Canton VD
Vi è una contraddizione con gli articoli 22, 51 e 57. Non si evince in modo chiaro se l’istruzione rientra nelle competenze dei Cantoni, mentre in altri articoli è stabilito che la Confederazione o l’UFPP è competente per l’istruzione. Questo consolida nuovamente la proposta di dividere la legge in due leggi separate.
Frick Gotthard, Bottmingen
Occorrerebbero unità armate a livello cantonale e comunale per proteggere la popolazione dai saccheggi in caso di catastrofe (p. es. forte terremoto o blackout). Oggi le forze di sicurezza armate a disposizione sono insufficienti per proteggere la popolazione in modo efficiente.
Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte
I mezzi attuali di polizia e esercito non sono assolutamente sufficienti per proteggere efficientemente la popolazione e le infrastrutture critiche in caso di attività terroristiche o belliche. Proponiamo, quindi, di creare «organismi di difesa locali.»
Nuovo capoverso 3: «Kantone und Gemeinden können bewaffnete Ortswehren unterhalten. Diese schützen die Bevölkerung aktiv vor direkt oder indirekt gegen diese gerichteten Bedrohungen und Gewalttaten aller Art. In ausserordentlichen Lagen schützen sie wichtige Infrastrukturen unter Einbezug derjenigen, zu deren Schutz dem Bund die Mittel fehlen. Ausbildung, Ausrüstung, Finanzierung und Einsatz der Ortswehren ist Sache der Kantone und