Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Gemeinden. Die Teilnahme durch Schutzdienstpflichtige ist freiwillig und auf Schweizer und Schweizerinnen beschränkt» (I Cantoni e i Comuni possono mantenere organismi di difesa locali armati. Questi proteggono attivamente la popolazione da minacce e atti violenti di ogni tipo direttamente o indirettamente rivolti contro di essa. In situazioni straordinarie proteggono infrastrutture importanti con il sostegno della popolazione stessa. La formazione, l’equipaggiamento, il finanziamento e l’impiego degli organismi di difesa locali sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni. La partecipazione di militi della protezione civile è facoltativa e limitata ai cittadini svizzeri).

Disposizione transitoria: «Die vorsorgliche Planung für den Aufbau und für die Führung von bewaffneten Ortswehren ist im Hinblick auf deren rasche Umsetzung innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes abzuschliessen» (la pianificazione preventiva per la creazione e la conduzione di organismi di difesa locali armati deve essere completata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge in vista della sua rapida applicazione).

Art. 15 Condotta

CG MPP, Cantoni BL, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV

Secondo l’articolo 7 capoverso 1, in caso di conflitto armato la Confederazione assume la condotta. Per quanto riguarda la lettera c, il rapporto esplicativo deve definire i compiti espletati dalla protezione della popolazione in caso di conflitto armato. La Confederazione deve formulare esigenze concrete all’attenzione degli organi di condotta cantonali. Eventualmente si può rinunciare a menzionare specificamente il conflitto armato alla lettera c, poiché la creazione di organi di condotta funzionanti è compito dei Cantoni a prescindere dai possibili eventi.

Canton SH (in aggiunta)

Completare la lettera a con «eventi maggiori».

Canton BE

La lettera c deve essere stralciata. L’articolo 15 è intitolato «Condotta» e disciplina i compiti in materia di condotta dei Cantoni. Tuttavia, secondo l’articolo 7 capoverso 1, in caso di conflitto armato la condotta è assunta dalla Confederazione, e i Cantoni quindi non possono avere anch’essi compiti di condotta in questo ambito. Inoltre, né dalla legge né dal rapporto esplicativo si evince quali sarebbero i compiti della protezione della popolazione in caso di conflitto armato. Con «protezione della popolazione» sembra si intendi in primo luogo gli organi di condotta. Il rapporto esplicativo, tuttavia, non contiene esigenze concrete nei confronti di tali organi. Siccome la creazione di organi di condotta funzionanti è un compito dei Cantoni a prescindere dai possibili eventi, è superfluo menzionare specificatamente il conflitto armato.

Le spiegazioni nel rapporto esplicativo si riferiscono unicamente alla lettera a. Le lettere b e c non hanno niente a che vedere con gli organi di condotta; occorre specificare anche le aspettative nei confronti dei Cantoni in questi ambiti.

Canton FR

Lettera b: la terminologia deve essere corretta come segue: «coordonner l’établissement des planifications, les préparatifs […]» (coordinare le pianificazioni, i preparativi […]).

La lettera c deve essere stralciata o spiegata meglio. Secondo l’articolo 7, spetta alla Confederazione, e non ai Cantoni, assumere la condotta in caso di conflitto armato.

Canton GE