Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Lettera c: deve essere definito in modo chiaro quello che ci si aspetta dai Cantoni per garantire la disponibilità della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

Canton VD

La lettera c è in contraddizione con l’articolo 7 capoverso 1, secondo cui la Confederazione assume la condotta in caso di conflitto armato. Di conseguenza non possono assumere un ruolo di condotta in questo ambito anche i Cantoni. Inoltre, il rapporto esplicativo si riferisce esclusivamente alla lettera a. Andrebbero spiegate anche le aspettative dei Cantoni in relazione alle lettere b e c.

Unione delle città svizzere

Completare l’articolo con «eventi maggiori» e con un rinvio ai compiti di condotta nel Comune o nella regione.

FSPC e BZSV

Completare la lettera a con «eventi maggiori».

Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento

CG MPP, Cantoni BL, GL, NE, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Non è chiaro chi è competente per quali compiti. Il rapporto esplicativo deve descrivere i compiti della Confederazione e dei Cantoni in modo più preciso, tenendo conto dei termini «Krisenkommunikation» (comunicazione in caso di crisi) e «Ereigniskommunikation» (comunicazione in caso d’evento).

Canton BE

Occorre spiegare in che modo i Cantoni sono indennizzati per le loro spese. Secondo l’articolo 9 capoverso 2, la Confederazione è competente per la gestione del sistema tecnico volto a dare l’allarme alla popolazione. Deve quindi assumere anche tutti i relativi costi (finanziamento basato sulle competenze) e indennizzare i Cantoni per la garanzia dell’allerta e dell’allarme .

Canton GR

Le competenze precise della Confederazione e dei Cantoni non figurano né nella legge né nel rapporto esplicativo. Occorre quindi completare la legge.

Canton VD

L’articolo è in contraddizione con il fatto che l’UFPP è competente per i sistemi d’allerta, d’allarme e d’informazione in caso d’evento (art. 9). Di conseguenza l’UFPP deve anche assumersi i relativi costi. Occorre stabilire chi assume quali costi e come i Cantoni sono indennizzati per le loro spese.

Il termine «garantire» è molto vago. Occorre spiegare dettagliatamente cosa ci si attende dai Cantoni.

Art. 17 Sistema d’allarme acqua

Cantoni BE e VD

Si deve rinunciare alla delega di competenze legislative complete all’UFPP. È delicato