Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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1.3.3 Quali sono gli svantaggi della regolamentazione?

Né il regolamento dell’UE né il presente avamprogetto prevedono restrizioni per gli utilizzatori professionali (incl. gli agricoltori) e gli operatori industriali, motivo per cui soltanto una piccola fetta di mercato è considerata in questo contesto. Del resto, oltre all’ingente onere amministrativo e alle difficoltà di attuazione che ne conseguirebbero, l’introduzione di controlli in tal senso incontrerebbe la ferma opposizione dell’economia e dell’industria. È con un’adeguata opera di sensibilizzazione, l’autoregolamentazione volontaria dei rispettivi settori e l’istituzione del servizio di contatto che s’intende contrastare l’uso abusivo di precursori da parte degli utilizzatori professionali.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

1.4.1 Situazione giuridica nell’UE

1.4.1.1 In generale

L’atto normativo che disciplina l’uso dei precursori di esplosivi nell’UE è il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (di seguito: AVO)11. Entrato in vigore il 1° marzo 2013, l’AVO è applicato a decorrere dal 2 settembre 2014 (art. 19 AVO), data entro la quale si è reso quindi necessario attuare le misure in esso previste. Tuttavia, l’AVO non fa parte degli accordi bilaterali e non è quindi vincolante per la Svizzera.

Diversi articoli dell’AVO rimandano alle linee guida della Commissione europea e dello «Standing Committee on Precursors» (SCP) («Guidelines by the EC and the SCP», disponibili soltanto in inglese) volte a fornire un sostegno agli Stati membri e agli operatori economici per l’implementazione del regolamento stesso e contenenti, tra gli altri, criteri diretti a riconoscere transazioni sospette nonché un modello di autorizzazione. Inoltre, l’SCP cura un documento di domande e risposte («Q&A document») nel quale esprime pareri, giuridicamente non vincolanti, su questioni specifiche relative all’AVO, le cui disposizioni interessano, per quanto in misura diversa, gli Stati membri, i membri della collettività (privati) e gli operatori economici (aziende).

1.4.1.2 Campo di applicazione

L’AVO si applica alle sostanze elencate nei due allegati e alle miscele e sostanze che le contengono (art. 2 par. 1 AVO), ossia non solo alle sostanze in senso stretto (p. es. materie prime o sostanze chimiche) ma anche alle miscele e ai prodotti destinati ai consumatori finali. Non rientrano invece nel suo campo di applicazione

11 GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.