Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
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articoli12, articoli pirotecnici e medicinali soggetti all’obbligo di ricetta (art. 2 par. 2 AVO). I due allegati dell’AVO sono il risultato delle discussioni portate avanti in seno all’SCP e del lavoro di diversi anni. La ripartizione delle sostanze sui due allegati non è avvenuta in primo luogo in ragione della loro pericolosità, bensì in ragione di un insieme di fattori, per esempio la disponibilità della sostanza sul mercato, la fattibilità e la proporzionalità di una restrizione nonché l’uso effettivo di una sostanza da parte di criminali.
1.4.1.3 Ripercussioni per gli Stati membri
L’AVO impone agli Stati membri di creare un punto di contatto per la segnalazione delle transazioni sospette (art. 9 par. 2 AVO) e di incaricare un’autorità competente del rilascio delle licenze e del controllo dei registri. Definisce altresì le condizioni quadro per il regime di licenze (art. 7 AVO) e per la registrazione delle transazioni (art. 8 AVO). Quanto al trattamento dei dati personali, questo deve avvenire in modo conforme alla direttiva 95/46/CE (art. 10 AVO); il regime di sanzioni da irrogare è invece a discrezione degli Stati membri (art. 11 AVO).
1.4.1.4 Ripercussioni per gli utilizzatori privati
Per gli utilizzatori privati sono previste norme e restrizioni in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso delle sostanze e miscele elencate nell’allegato I (art. 4 par. 1–3 AVO). Sostanzialmente, gli utilizzatori privati non possono introdurre, detenere o usare le sostanze elencate nell’allegato I in concentrazioni superiori al valore limite ivi stabilito (art. 4 par. 1 AVO). Con l’introduzione di un regime di licenze secondo l’articolo 7 AVO, agli utilizzatori privati è tuttavia consentito detenere o usare sostanze soggette a restrizioni (art. 4 par. 2 AVO). Un’altra eccezione è costituita da tre sostanze13 che, alla luce dell’ampio uso che ne viene fatto, è possibile regolamentare attraverso un regime di registrazione (art. 4 par. 3 AVO), permettendo così la loro messa a disposizione e detenzione nonché il loro uso da parte degli utilizzatori privati.
Visto il margine di manovra che l’AVO lascia agli Stati membri in termini di trasposizione e le diverse soluzioni che si rendono possibili in questo contesto, è inevitabile che il quadro risulti relativamente eterogeneo.
12 Secondo la definizione di cui all’art. 3 n. 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
13 Perossido di idrogeno (12–35 % p/p), nitrometano (30–40 % p/p) e acido nitrico (3–10 % p/p).