Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
1.4.1.5 Ripercussioni per gli operatori economici
L’AVO introduce diversi obblighi di verifica per gli operatori economici in caso di transazioni connesse a precursori (art. 4 par. 7 e art. 9 AVO). L’obbligo di segnalazione vale per tutte le transazioni sospette, indipendentemente dai livelli di concentrazione14, e si applica sia a quelle che hanno luogo tra un operatore economico e un privato («business-to-customer», B2C), sia a quelle tra un operatore economico e un altro operatore economico («business-to-business», B2B). Tuttavia, secondo alcuni vaghi criteri contenuti nelle linee guida della Commissione europea e dell’SCP per l’implementazione dell’AVO (p. es. quantità minime, miscele particolarmente complesse), alcune miscele possono essere escluse da tale obbligo. Gli operatori economici sono altresì responsabili dell’etichettatura delle sostanze e dei prodotti elencati all’allegato I destinati alla vendita a utilizzatori privati (art. 5 AVO). Non sono invece previste restrizioni, al momento, per quanto riguarda l’acquisto, la detenzione e l’uso di precursori da parte degli operatori economici.
1.4.1.6 Descrizione dettagliata
L’AVO prevede la possibilità, per la Commissione europea, di adeguare i valori limite di cui all’allegato I in caso di necessità nonché di aggiungere nuove sostanze, ma unicamente nell’allegato II. Per ciascuna modifica la Commissione europea è tenuta ad adottare un atto delegato distinto, basato su un’analisi che esclude oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori (art. 12 AVO). Gli Stati membri, dal canto loro, possono, in presenza di motivi sufficienti, subordinare a restrizioni o vietare una specifica sostanza non elencata negli allegati, o stabilire che questa sia soggetta alla segnalazione delle transazioni sospette (art. 13 AVO). Si tratta di una clausola di salvaguardia temporanea che, al tempo stesso, permette di abbassare i valori limite di cui all’allegato I, introdurre valori limite per l’allegato II o subordinare le sostanze di cui all’allegato II alle stesse restrizioni previste per le sostanze di cui all’allegato I. In caso di applicazione della clausola di salvaguardia, è necessario informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea la quale, dopo aver effettuato le dovute analisi di cui all’articolo 12 AVO, può modificare gli allegati o chiedere allo Stato membro interessato di abrogare le misure nazionali.
Nella primavera del 2017 la Commissione europea ha dato il via alla revisione dell’AVO, nel cui quadro, partendo dalle esperienze fatte finora, sono discusse diverse opzioni quali «nessuna modifica», «migliore esecuzione» o «inasprimento». Il processo di revisione dovrebbe concludersi all’inizio del 2019 con la presentazione del nuovo testo al Parlamento. Stando al calendario del DFGP, questo dovrebbe essere anche il periodo in cui il Parlamento svizzero discuterà il presente progetto di legge. È quindi importante osservare con attenzione il processo di revisione dell’AVO, in modo da poter integrare eventuali modifiche di poco rilievo in fase di dibattito parlamentare. In caso di cambiamenti sostanziali, potrebbero
14 Pag. 11 segg. delle linee guida della Commissione europea e dell’SCP per l’implementazione dell’AVO.