Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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introduce, analogamente all'UE, una procedura di notifica per le sigarette elettroniche con nicotina, i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati e i prodotti da fumo a base di erbe, nonché una notifica della composizione di tutti i prodotti. Dal momento che non esiste alcun accordo sui prodotti del tabacco tra la Svizzera e l'UE, non è possibile riconoscere in Svizzera le notifiche effettuate nell'UE. In Svizzera sarà pertanto necessaria una notifica separata. Per questi motivi, il Consiglio federale dovrà esaminare l'opportunità di nuove deroghe al «principio Cassis de Dijon». Tali deroghe dovrebbero essere introdotte all’articolo 2 dell’ordinanza del 19 maggio 201060 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE). L’OIPPE prevede già due deroghe per i prodotti del tabacco immessi sul mercato secondo il «principio Cassis de Dijon»: la prima riguarda l’indicazione del prezzo di vendita al minuto nonché del numero dell’impegno di garanzia o dell’indirizzo del fabbricante in Svizzera o dell’importatore, requisiti prescritti dalla LImT, e la seconda, imposta dalla LDerr, le avvertenze illustrate che devono figurare sugli imballaggi dei prodotti del tabacco fumati, come i sigari o i cigarillos.

1.4 Valutazione della soluzione proposta

1.4.1 Motivazione e valutazione della regolamentazione proposta

Poiché la nuova LDerr esclude i prodotti del tabacco dal suo campo di applicazione, l’ap-LPTab intende garantire la continuità del disciplinamento di tali prodotti. La nuova normativa prevista riprende i principali punti della vLDerr garantendo così la continuità con la legislazione anteriore.

La novità consiste nel fatto che per la prima volta in Svizzera l’avamprogetto disciplina le sigarette elettroniche con nicotina in un atto specifico. La proposta punta su una soluzione liberale e adeguata al potenziale di rischio per un bene di consumo relativamente nuovo e include norme specifiche laddove ciò si rivela necessario nell’ottica della protezione dei consumatori.

1.4.2 Disciplinamenti respinti

In Svizzera, il principio di un’età minima per la consegna di prodotti del tabacco ai giovani gode di un ampio sostegno, ma tale età non è fissata in modo uniforme. Undici Cantoni hanno fissato l’età legale per l’acquisto di prodotti del tabacco a 18 anni, dodici a 16 anni, mentre tre Cantoni non prevedono alcuna prescrizione. Pertanto c’è da chiedersi se sia opportuno fissare l’età minima a 16 o a 18 anni. L’età minima di 16 anni è stata respinta con la seguente motivazione: per quanto riguarda le bevande alcoliche, esistono limiti di età per la birra e il vino (16 anni) e i superalcolici (18 anni). Contrariamente all’alcol, per il tabacco non esiste una quantità di consumo che possa essere considerata innocua per la salute. Inoltre, più tardi si inizia a consumarlo, maggiori sono le probabilità di riuscire a smettere. Oltre la metà

60 RS 946.513.8