Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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Art. 3 Definizioni

L’avamprogetto di LPTab definisce le nozioni principali di «prodotti del tabacco» e «sigarette elettroniche» come pure le varie categorie di prodotti del tabacco e la «messa a disposizione sul mercato».

La definizione di prodotto del tabacco (lett. a) si ispira al diritto vigente (art. 2 lett. a e d OTab). Comprende i prodotti del tabacco destinati a essere fumati, i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati e i prodotti del tabacco per uso orale, definiti rispettivamente alle lettere b-d. Nella definizione di prodotti del tabacco rientra anche il tabacco da fiuto, che si aspira dal naso. Sono inoltre assimilati ai prodotti del tabacco i prodotti da fumo a base di erbe, definiti alla lettera e. Solo le sigarette elettroniche non sono incluse nella nozione di prodotti del tabacco.

I prodotti del tabacco destinati a essere fumati (lett. b) devono contenere tabacco, il che esclude da questa categoria i prodotti da fumo a base di erbe. Oltre agli esempi menzionati nella legge, questa categoria comprende ad esempio i cigarillos, il tabacco tagliato e il tabacco per pipe ad acqua.

La categoria dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati (lett. c) è nuova. Comprende i nuovi prodotti riscaldati comparsi sul mercato svizzero e beneficia di un disciplinamento specifico, che tiene conto dei rischi per la salute minori rispetto a quelli dei prodotti destinati a essere fumati. Alcuni prodotti si presentano sotto forma di bastoncini di tabacco riscaldati in un piccolo apparecchio, altri comprendono un liquido, che è vaporizzato e attraversa una capsula contenente tabacco. Anche le ricariche per questi prodotti (p. es. i bastoncini di tabacco o le capsule) rientrano nella definizione di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati.

La definizione di prodotti del tabacco per uso orale (lett. d) comprende, oltre allo snus, i prodotti del tabacco da masticare e da succhiare. I prodotti contenenti succedanei del tabacco, come le sigarette alle erbe, rientrano invece nella categoria dei prodotti da fumo a base di erbe (lett. e). La terminologia risulta così semplificata e conforme a quella dell'UE. Rientrano in questa categoria anche i prodotti da fumo a base di canapa.

Oltre alle sigarette elettroniche stesse (e-sigarette), la categoria delle sigarette elettroniche (lett. f) include anche i sigari elettronici (e-sigari) e le pipe ad acqua elettroniche (e-narghilè). Questi dispositivi possono contenere nicotina o meno. Anche le ricariche per tali dispositivi (p. es. cartucce o contenitori di liquido) rientrano nella definizione di sigarette elettroniche. Si tratta unicamente di dispositivi utilizzati come prodotti del tabacco, escludendo i prodotti inalati per un altro scopo (p. es. gli apparecchi per inalazioni contro il raffreddore).

La nuova nozione di «messa a disposizione sul mercato» (lett. g) non comporta alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente. La sua definizione è intesa in senso lato e abbraccia la detenzione e l’offerta di un prodotto o di un dispositivo in vista della consegna ai consumatori, nonché la consegna stessa a titolo gratuito od oneroso. Per detenzione in vista della consegna ai consumatori s’intende il fatto di detenere, conservare o stoccare il prodotto o il dispositivo che, alla fine, sarà consegnato ai consumatori, indipendentemente dal numero di intermediari fino alla consegna. Tale nozione include quindi sia l’attività dei grossisti sia quella dei dettaglianti. L’offerta in vista della consegna ai consumatori comprende anche l’offerta online (su Internet). È inoltre assimilata alla messa a disposizione sul mercato l’importazione in vista della consegna ai consumatori. Questa nozione di «importa-