Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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contenitori di liquido di ricarica. La capacità massima di questo ultimi è stata fissata a 100 ml allo scopo di evitare rischi di confusione con le bevande.
Sezione 2 Etichettatura
Art. 9 Indicazioni obbligatorie
Il capoverso 1 stabilisce le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina al momento della consegna al consumatore.
Gli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina dovranno recare in particolare la denominazione specifica, la ragione sociale del fabbricante, il Paese di produzione e le avvertenze. L’articolo riprende pertanto le indicazioni previste attualmente nell’OTab. Inoltre, come nell’UE le informazioni relative al tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle emissioni delle sigarette, che finora dovevano essere dichiarate sui pacchetti di sigarette, sono soppresse e addirittura vietate (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b). Questi tenori sono infatti ingannevoli, poiché non rispecchiano le quantità consumate realmente e danno erroneamente al consumatore l'impressione che un tenore basso sia poco nocivo per la salute.
Il tenore di nicotina deve ora essere indicato unicamente sull’imballaggio dei liquidi con nicotina (cpv. 2). Questa disposizione è ripresa dal diritto europeo.
Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce la forma e la lingua delle indicazioni per ogni tipo di prodotto, tenendo conto delle sue caratteristiche. Come nella normativa vigente, i prodotti senza fumo beneficiano di un disciplinamento meno severo. Le dimensioni delle avvertenze sono disciplinate all’articolo 14.
Il presente articolo non costituisce una base giuridica sufficiente per introdurre il pacchetto «neutro» per via di ordinanza.
Secondo il capoverso 4 sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 199281 sulla protezione dei marchi (LPM) che disciplinano le indicazioni di provenienza. Si tratta degli articoli 47 e seguenti LPM. Se un fabbricante intende utilizzare la designazione «Svizzera» o altre indicazioni di provenienza legate alla Svizzera per prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della LPM, deve soddisfare i criteri di provenienza della LPM. Seppur non espressamente indicato nell’ap-LPTab, la LPM si applica anche alla pubblicità. Le autorità cantonali di esecuzione della legislazione sui prodotti del tabacco verificano il rispetto di tali criteri nell’ambito del controllo della conformità dei prodotti e della pubblicità. L’indicazione del Paese di produzione resta tuttavia disciplinata dalla legislazione sui prodotti del tabacco: i criteri applicabili saranno definiti nell’ordinanza di applicazione.
Art. 10 Denominazione specifica
Secondo il capoverso 1, sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con nicotina deve figurare una denominazione specifica, come finora, che descriva la natura, il genere, il tipo e le proprietà del prodotto.
81 RS 232.11