Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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inviato dall'industria delle sigarette nell’ambito della consultazione relativa al primo disegno.

Il capoverso 2 rimanda all'allegato 2, che fissa vari valori limite: da un lato le quantità massime ammesse per certi ingredienti indesiderabili presenti nei prodotti del tabacco e dall’altro le quantità massime concernenti le emissioni di tali prodotti.

Il numero 1 dell'allegato 2 prevede valori limite applicabili alle sigarette per le principali sostanze tossiche presenti nel fumo del tabacco. Il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio resta invariato rispetto al diritto vigente e corrisponde alle quantità massime in vigore nell'UE.

Il numero 2 dell'allegato 2 disciplina le quantità massime ammesse per determinati ingredienti indesiderabili che possono essere presenti nei prodotti del tabacco per uso orale, sia nel tabacco da masticare sia nello snus. Sono contemplati tra l’altro i seguenti ingredienti: il piombo, le aflatossine (sostanze prodotte da funghi che, a determinate condizioni troppo umide o calde, proliferano sul tabacco o su alcune derrate alimentari), le nitrosammine (che possono formarsi durante il processo di fermentazione del tabacco) o il benzopirene. Queste norme sono state riprese dalla legislazione svedese – l’unico Paese dell’UE in cui può essere venduto lo snus.

Capitolo 3: Imballaggi

Sezione 1: Confezionamento

Art. 7 Confezionamento delle sigarette

Come nel diritto vigente (art. 19 OTab), le sigarette possono essere consegnate al consumatore solo in imballaggi di almeno 20 pezzi. Questa prescrizione esclude la possibilità di vendere le sigarette in pacchetti di dieci sigarette o sciolte, particolarmente attrattiva per i giovani visto il prezzo inferiore. Permette inoltre di prevenire l’aggiramento delle norme in materia di etichettatura e avvertenze.

Art. 8 Confezionamento dei liquidi con nicotina

Per limitare i rischi legati alla nicotina ed evitare qualsiasi consumo accidentale di dosi elevate, il presente articolo fissa la capacità massima dei contenitori di liquido di ricarica, dei serbatoi e delle cartucce di liquido contenente nicotina.

Il liquido contenente nicotina utilizzato per le sigarette elettroniche ricaricabili può essere immesso sul mercato solo in contenitori di liquido che non superino 100 ml (cpv. 1). Questo disciplinamento differisce da quello dell'UE, che prevede un limite di 10 ml (art. 20 n. 3 lett. a della direttiva 2014/40/UE).

Il capoverso 2 riguarda i serbatoi e le cartucce preriempiti: la loro capacità non deve superare i 10 ml. L’UE prevede una norma più severa con un limite di 2 ml.

Le due limitazioni previste dal disciplinamento europeo non corrispondono tuttavia più allo stato della tecnica: le nuove sigarette elettroniche sono nettamente più efficienti dei vecchi modelli. Producono molto più vapore e di conseguenza consumano nettamente più liquido, ma con una minor dose di nicotina nel caso delle sigarette elettroniche con nicotina. È quindi necessario tenere conto di questa evoluzione tecnologica adattando la capacità dei serbatoi delle sigarette elettroniche e dei