Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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Al capoverso 2 figura l’obbligo di designare in modo speciale i prodotti da fumo a base di erbe, ripreso dall'OTab. Tale denominazione si aggiunge alla denominazione specifica di cui alla lettera a. Conformemente ai capoversi 1 e 2, le sigarette alle erbe recheranno pertanto la menzione «sigarette a base di erbe, senza tabacco».
Art. 11 Indicazioni vietate
Secondo l’articolo 4, l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti del tabacco non devono essere ingannevoli per i consumatori. Il presente articolo 11 figurava già identico nel primo disegno di legge. Il capoverso 1 precisa che determinate menzioni, considerate ingannevoli ai sensi dell'articolo 4, non possono essere utilizzate sull’imballaggio dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati o sul prodotto stesso. Conformemente al diritto europeo, indicazioni come «light», «bio» o «senza additivi» sono vietate (lett. a) poiché possono indurre il consumatore in errore sulle conseguenze per la salute del consumo di tali prodotti. Questa norma riguarda anche il marchio del prodotto, che non può contenere ad esempio il termine «bio». Ciò corrisponde al diritto vigente con qualche nuovo esempio di menzione ingannevole. La lettera b non autorizza più la menzione del tenore di nicotina, catrame o monossido di carbonio per i prodotti destinati a essere fumati. Tale menzione è sostituita da un nuovo messaggio, che informa più in generale sul numero di sostanze cancerogene contenute nel fumo (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. b).
Il capoverso 2 vieta la menzione di proprietà curative, lenitive o preventive sull’imballaggio, nonché sui prodotti del tabacco o le sigarette elettroniche stessi. Non sarà ad esempio più consentito presentare una sigaretta elettronica come aiuto per smettere di fumare.
Le indicazioni vietate di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 sono considerate ingannevoli ai sensi dell'articolo 4: tali indicazioni non possono quindi figurare neanche nella pubblicità per prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina. Resta per contro possibile indicare che un tipo di prodotto è meno nocivo di un altro nell’ambito della comunicazione non pubblicitaria.
Sezione 3 Avvertenze
Art. 12 Avvertenze per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati
Il capoverso 1, che riguarda l'etichettatura dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati, disciplina l’avvertenza generale (testo sul fronte, lett. a) e l’avvertenza combinata (testo e immagine sul retro, lett. c). Le avvertenze sono completate da una frase supplementare (lett. b), ossia «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Per le sigarette questa informazione, considerata un messaggio di informazione nel diritto europeo, sarà apposta sul fianco del pacchetto, al posto del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall’obbligo di recare l’avvertenza di cui al capoverso 1 lettera b. È quanto farà in particolare per i sigari e i cigarillos. Come nel diritto europeo, questa avvertenza sarà comunque mantenuta per le sigarette, il tabacco tagliato e il tabacco per pipe ad acqua. Spetta inoltre al Consiglio federale stabilire il contenuto delle avvertenze combinate (testi, fotografie e informazioni sui