Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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servizi per smettere di fumare). Attualmente esistono tre serie, comprendenti 14 avvertenze combinate ciascuna, che si alternano ogni due anni. Per eliminare eventuali ostacoli al commercio, queste serie saranno, se del caso, aggiornate sulla falsariga del diritto europeo82.
Art. 13 Avvertenze per gli altri prodotti
I prodotti senza fumo come i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati o per uso orale (p. es. lo snus), i prodotti da fumo a base di erbe (senza tabacco) e le sigarette elettroniche con nicotina devono recare avvertenze particolari. Queste ultime affrontano in generale, come previsto dal diritto europeo, le minacce per la salute e la problematica della dipendenza. Per lo snus, la menzione «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza» (lett. a) corrisponde alla formula utilizzata in Svezia. I prodotti da fumo a base di erbe dovranno, come finora, essere muniti sia di un’avvertenza testuale generale sia di un’avvertenza combinata comprendente un’immagine (lett. b).
Questo articolo permette di disciplinare in modo specifico le avvertenze per i prodotti alternativi, come le sigarette elettroniche con nicotina, lo snus o i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati.
Art. 14 Presentazione delle avvertenze
L'articolo 14 descrive la presentazione delle avvertenze. Come già previsto dal diritto vigente, conformemente al capoverso 1 le avvertenze di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettera a e 13 devono figurare sulla parte inferiore dell’imballaggio e coprire almeno il 35 per cento della superficie. Devono essere stampate sul lato più visibile, ossia sul fronte dell’imballaggio, in modo da permettere al consumatore e al venditore di identificare il prodotto al momento della vendita. Sugli imballaggi cilindrici, devono figurano nel punto in cui il marchio è messo in evidenza maggiormente (sul coperchio o sulla superficie laterale del cilindro).
Secondo il capoverso 2, l’avvertenza riguardante le 70 sostanze cancerogene deve essere apposta sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell’imballaggio. Questa disposizione si applicherà d’ora in poi alle sigarette, al tabacco tagliato e al tabacco per pipe ad acqua. Il Consiglio federale intende prevedere a livello di ordinanza di applicazione deroghe per gli imballaggi cilindrici e per gli imballaggi di tabacco tagliato.
Il capoverso 3 precisa che l’avvertenza combinata comprendente un’immagine deve essere collocata sul lato opposto all’avvertenza di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a (sul retro del pacchetto). Se l'imballaggio è arrotondato, si applica la soluzione già prevista per il capoverso 1.
Il capoverso 4 stabilisce che, per i grandi imballaggi di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, le dimensioni del pacchetto non devono influenzare quelle dell’avvertenza, in modo da evitare avvertenze sovradimensionate, ad esempio sulle
82 Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l’allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22).