Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine
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Art. 38 Scambio di dati tra autorità svizzere
Questo articolo si basa in ampia misura sull’articolo 60 LDerr. Per assicurare l’esecuzione della presente legge, gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni devono poter condividere le proprie informazioni. Qualora sorgessero problemi riguardo a un prodotto del tabacco messo a disposizione sul mercato, un organo di esecuzione cantonale deve poterne informare l’organo di esecuzione competente di un altro Cantone o le autorità federali competenti. Per verificare che tutte le aziende attive nella commercializzazione di prodotti del tabacco abbiano rispettato l’obbligo di notifica di cui all’articolo 25, l’UFSP deve parimenti poter ottenere dall’AFD l’elenco delle aziende registrate per l’imposizione di prodotti del tabacco.
Il capoverso 1 obbliga gli organi summenzionati a scambiarsi i dati necessari per svolgere i compiti esecutivi loro assegnati dalla legislazione sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche. L’espressione «dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti » riguarda sia i dati personali, sia altre informazioni relative all’applicazione della legislazione concernente i prodotti del tabacco, come le statistiche delle contestazioni o i risultati dei controlli.
L’obbligo di fornire dati si applica solo se le informazioni richieste sono effettivamente necessarie per svolgere un compito esecutivo e se l’organismo che ne fa richiesta è stato effettivamente investito di tale compito. In caso contrario non è possibile alcuno scambio di dati.
Il capoverso 2 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli dello scambio di dati, ossia le modalità dello scambio e la forma nella quale devono essere messi a disposizione. Quest’ultimo elemento è importante ai fini di un utilizzo efficace dei dati, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.
Art. 39 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
L’articolo 39 è quasi integralmente ripreso dall’articolo 61 LDerr. Nel quadro della cooperazione internazionale di cui all’articolo 32 la Svizzera è chiamata a scambiare informazioni con autorità o istituzioni estere e con organizzazioni internazionali. Spetta al Consiglio federale disciplinare le competenze e le procedure applicabili a questi scambi di dati al fine di assicurare un utilizzo efficace dei dati necessari, garantendo al contempo il rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati (cpv. 1).
Per principio, nessun dato sulle sanzioni amministrative o penali inflitte a un’azienda può essere trasmesso all’estero. Tuttavia, se una trasmissione di dati si rivela assolutamente indispensabile per scongiurare un pericolo immediato per la vita o la salute oppure se la Svizzera si è impegnata a fornire questi dati in virtù di un trattato internazionale o della risoluzione di un’organizzazione internazionale, il presente avamprogetto di legge consente la comunicazione di questi dati degni di particolare protezione (cpv. 2). Il primo caso corrisponde in realtà alla clausola generale di polizia applicabile all’intero diritto svizzero. Nei casi gravi rimane inoltre aperta la possibilità di ricorrere ai consueti strumenti d’assistenza giudiziaria.
Lo scambio di dati con autorità o istituzioni estere e con organizzazioni internazionali nell’ambito dell’esecuzione delle prescrizioni tecniche è disciplinato dall’articolo 22 LOTC.