Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 74 pagine

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Sezione 6: Finanziamento

Art. 40 Ripartizione dei costi

L’articolo 40 riprende il disciplinamento della ripartizione dei costi previsto all’articolo 57 capoverso 1 LDerr. Secondo questo articolo, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza, a condizione che i compiti loro affidati non possano essere coperti mediante emolumenti (cfr. art. 41).

Art. 41 Emolumenti

Il capoverso 1 dispone che le autorità federali competenti possano riscuotere emolumenti per i controlli effettuati e le misure prese. Questa disposizione è necessaria, perché l’articolo 46a capoverso 3 LOGA è applicabile unicamente in caso di emolumenti per decisioni e prestazioni, ma non in relazione ad altre mansioni ufficiali, per esempio controlli. I controlli sono quelli previsti all'articolo 35. In tal modo la Confederazione garantisce i presupposti giuridici necessari affinché gli uffici di esecuzione federali possano finanziare almeno in parte le spese sostenute per l’esecuzione del diritto federale attraverso emolumenti propri.

Il Consiglio federale riceve la competenza di disciplinare i dettagli concernenti la riscossione degli emolumenti, in particolare l’ammontare degli emolumenti e le modalità di riscossione. Per queste ultime si tratta in particolare di precisare le persone tenute a pagarli e gli eventuali tipi di emolumenti. In questo ambito è necessario rispettare due importanti principi fondamentali: il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi secondo l’articolo 46a capoverso 3 LOGA. In base al principio di equivalenza, la riscossione degli emolumenti per finanziare i costi amministrativi legati alle attività di controllo è ritenuta legittima qualora anche gli ambiti coinvolti traggano un vantaggio da esse, ad esempio una maggiore fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti sottoposti a controllo. Il principio di copertura dei costi prevede che gli emolumenti debbano coprire fondamentalmente tutti i costi derivanti dall’espletamento dei compiti.

Il capoverso 2 stabilisce che possono essere riscossi emolumenti unicamente se dai controlli emergono infrazioni che danno luogo a misure amministrative.

Capitolo 8: Disposizioni penali

In virtù dell’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 197494 sul diritto penale amministrativo (DPA), ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena si applicano le disposizioni generali del Codice penale (CP), salvo che non sia altrimenti disposto dalle leggi amministrative.

Art. 42 Delitti

In materia di disposizioni penali la legge distingue, a seconda della gravità dell’infrazione, tra delitti (art. 42) e contravvenzioni (art. 43). Le lesioni gravi di beni

94 RS 313.0