Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/92: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Sion 2026» · 50 pagine
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Articolo 3
L’attribuzione dei mezzi finanziari avviene sulla base del progredire del progetto versamenti parziali di massimo 100 milioni di franchi. I fondi della Confederazione vengo inseriti nel preventivo e nel piano finanziario della Confederazione. La ripartizione dei contributi federali nei relativi anni dipende da una valutazione globale del flusso dei mezzi nel progetto. Esso viene presentato nel quadro del messaggio all’intenzione del parlamento.
Articolo 4
Nel quadro della presentazione della candidatura il CIO richiede diverse garanzie (cfr. punto 2.1.4). Il Consiglio federale presta nei confronti del CIO le garanzie basate sui presenti decreti federali, sulle norme costituzionali o di legge svizzere (ad es. protezione dalle discriminazioni) o sugli accordi internazionali firmati dalla Svizzera (ad es. lotta contro il doping).
Oltre alla limitata garanzia del deficit di cui al precedente articolo 2 si tratta in particolare di
- Una garanzia concernente il rispetto della Carta olimpica in tutte le attività correlate ai giochi, in particolare di impedire la discriminazione di un Paese o di una persona in base a sesso, religione, lingua, orientamenti sessuali o convinzioni politiche rispettivamente di adozione delle misure necessarie per la prevenzione di corruzione, violenza e violazione dei diritti umani.
- Garanzia dell’adozione di tutte le misure necessarie per la lotta al doping, in concordanza con i relativi accordi internazionali e il codice antidoping mondiale;
- Garanzia che l’attuale legislazione in Svizzera tutela in modo adeguato i diritti commerciali del CIO .
La Confederazione presta inoltre al CIO le seguenti garanzie, in parte insieme ai Cantoni e ai Comuni ospiti:
- Garanzia di provvedere alla sicurezza negli spazi pubblici in collaborazione con gli impieghi di polizia dei Cantoni interessati;
- Garanzia relativa ad agevolazioni doganali, in particolare esenzione dai dazi doganali su merci utilizzate per i Giochi invernali (ad es. alimenti che gli atleti portano con sé);
- Garanzia in merito alla concessione di visti e permessi di lavoro a collaboratori e partecipanti ai Giochi;
- Garanzia del rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi internazionali concernenti la pianificazione, l’edilizia a la tutela ambientale.
Diverse garanzie possono essere fornite anche da uffici federali, dato che si basano sulle relative basi legali e regolano modalità pratiche per lo svolgimento dei Giochi.
Allo stato attuale delle conoscenze non sono necessarie modifiche di legge per poter prestare tali garanzie.
Le garanzie o certificazioni equivalenti relative alla messa a disposizione entro i termini delle infrastrutture necessarie devono essere prestate dai rispettivi investitori, rispettivamente dai Cantoni e dai Comuni ospiti, come pure la garanzia o altra certificazione equivalente per il finanziamento della realizzazione del villaggio olimpico e delle strutture di accoglienza dei rappresentanti dei media.