Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/92: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Sion 2026» · 50 pagine
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Parimenti i Cantoni, rispettivamente i Comuni ospiti devono prestare la garanzia per l’autorizzazione all’uso delle previste località di gara, la garanzia che sia assicurata in ogni momento l’accessibilità delle sedi di gara e la garanzia nel campo dei trasporti e del traffico (ad es. sufficienti capacità di trasporto e della messa a disposizione entro i termini delle infrastrutture necessarie).
Articolo 5
Il presente decreto fa parte integrante di un concetto globale per il finanziamento dell’organizzazione e dello svolgimento di Giochi invernali 2026. Esso entra pertanto in vigore solo insieme al decreto federale concernente un credito d’impegno per i contributi della Confederazione ai costi per la sicurezza a carico dei Cantoni per i Giochi invernali 2026 in Svizzera e al decreto federale concernente aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera.
Il presente decreto non sottostà a referendum.
5.3 Decreto federale concernente un credito d’impegno per i contributi della Confederazione ai costi per la sicurezza a carico dei Cantoni per i Giochi olimpici e paraolimpici 2026 in Svizzera
Articolo 1
La Confederazione partecipa con un massimo del 20% alle spese sostenute dai Cantoni per l’impiego delle forze di polizia. Sulla base delle stime attuali si tratta di una somma arrotondata a 44 milioni di franchi. Gli altri costi per l’impiego delle forze di polizia e dei pompieri sono assunte dai Cantoni, I costi globali dei Cantoni ammontano quindi secondo i calcoli attuali e 218 milioni di franchi. I contributi della Confederazione ai costi sostenuti dai Cantoni per la sicurezza si basano sull’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) stato al settembre 2017. In applicazione dell’articolo 27 capoverso 2 della Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0) per i maggiori costi dovuti al rincaro si può chiedere un credito aggiuntivo.
Articolo 2
Il contributo della Confederazione è subordinato a varie condizioni. Se i costi effettivi dei Canti per la sicurezza sono inferiori ai 218 milioni di franchi, il contributo della Confederazione si riduce al 20% dei costi effettivi. Se i costi effettivi dei Cantoni sono superiori, il Consiglio federale intende sottoporre al parlamento un disegno che prevede la partecipazione della Confederazione pari al 20% dei maggiori costi. I Cantoni ospitanti assicurano il finanziamento dei costi non assunti dalla Confederazione
Articolo 3
Il contributo effettivo può essere determinato solo alla chiusura della manifestazione. I contributi della Confederazione saranno versati sulla base della chiusura dei conti dei Cantoni ospitanti.