Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Art. 5 lett. j e k

La procedura collettiva dell'azione collettiva (art. 89 seg. AP-CPC) e della transazione di gruppo (art. 352a segg. AP-CPC) rende necessario concentrare, come per altre materie speciali (p. es. le azioni in materia di diritti immateriali o di concorrenza, le controversie secondo la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare o la legge sugli investimenti collettivi), le conoscenze giuridiche e specialistiche sul trattamento di queste azioni collettive presso un tribunale cantonale unico. Questa concentrazione appare ragionevole ed efficiente perché il numero di casi permetterebbe a lungo termine di accumulare un determinato know-how sul trattamento e sul disbrigo di questo genere di procedure collettive. Un'ulteriore concentrazione di questo genere di procedure collettive sul piano svizzero presso un unico o un ristretto numero di tribunali, come avviene in alcuni casi all'estero (p. es. in Olanda dove il tribunale d'appello [Gerechtshof] di Amsterdam è esclusivamente competente sul piano nazionale come prima istanza per le transazioni collettive), non potrebbe invece essere conciliata con le specificità svizzere.

La lista delle materie speciali deve pertanto essere completata dalle due nuove lettere j e k secondo cui i Cantoni designano il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nell'ambito delle azioni collettive secondo gli articoli 89 e 89a (lett. j) e delle transazioni di gruppo secondo gli articoli 352a–352k (lett. k).

Il fatto che l'istanza cantonale unica debba essere un tribunale cantonale superiore risulta dall'articolo 75 capoverso 2 lettera a della legge del 17 giugno 200546 sul Tribunale federale (LTF). La mancanza di un rimedio giuridico cantonale contro le decisioni sulle azioni collettive e sulle transazioni di gruppo, in deroga al principio della doppia istanza, è giustificata, oltre che dalla competenza specializzata del tribunale e dall'auspicata accelerazione di queste procedure, anche dalla particolare forma collettiva di tutela giurisdizionale che, in linea di massima, non tange l'esercizio individuale di un diritto del singolo.

La modifica proposta non richiede alcuna modifica da parte dei Cantoni che, nelle loro leggi sull'organizzazione giudiziaria, hanno uniformemente attribuito la competenza per tutte le controversie di cui all'articolo 5 CPC al tribunale superiore o al tribunale cantonale (p. es. i Cantoni di Friburgo, Turgovia o Zugo). Vi sono molti motivi per dichiarare il tribunale commerciale di cui sono dotati alcuni Cantoni (Zurigo, Berna, Argovia e San Gallo) competente anche per le transazioni di gruppo (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. a CPC).

Art. 6 cpv. 2 lett. c, cpv. 3, 6 e 7

L'articolo 6 CPC è rubricato «tribunale commerciale» e disciplina propriamente due questioni: in primo luogo concretizza l'articolo 3 CPC (organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione) prevedendo chiaramente che i Cantoni possono istituire un tribunale specializzato, competente in istanza cantonale unica per il contenzioso commerciale (cpv. 1). In secondo luogo, la disposizione disciplina in modo esaustivo la competenza per materia per le controversie commerciali nel caso

46 RS 173.110