Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Esigenza dell'iscrizione nel registro di commercio come ente giuridico (cpv. 2 lett. c)
Secondo il testo vigente del capoverso 2 lettera c, la terza condizione del contenzioso commerciale è il fatto che «le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero». Già nel messaggio il Consiglio federale aveva osservato che le due parti devono essere iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro con la loro ditta, sebbene ciò non risulti chiaramente dal tenore della legge53. Questa affermazione è conforme alla dottrina dominante54 e alla giurisprudenza del Tribunale federale55. In futuro, tale situazione giuridica deve risultare direttamente dal testo di legge che deve quindi essere adeguato. Ciò rende necessaria anche una modifica redazionale del primo enunciato del capoverso 3.
Esclusione del diritto di scelta dell'attore per le controversie in materia di diritto del lavoro e della locazione (cpv. 3)
Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro di commercio come ente giuridico conformemente al capoverso 2 lettera c, le altre condizioni di una controversia commerciale secondo il capoverso 2 risultano adempiute (vale a dire attività commerciale di una parte almeno e impugnabilità con ricorso al Tribunale federale), l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. Di conseguenza un attore non iscritto nel registro di commercio come ente giuridico ha la possibilità di approfittare dei vantaggi della giurisdizione commerciale, segnatamente della competenza specializzata del giudice e dell'iter ricorsuale accelerato con una sola istanza cantonale56.
Dopo essere state fonte di incertezze e oggetto di giurisprudenze diverse poco dopo l’entrata in vigore del CC, l'interpretazione e l'applicazione di questa normativa sono nel frattempo state concretizzate nella giurisprudenza del Tribunale federale. Nella DTF 138 III 694 il Tribunale federale ha deciso, tenuto in particolare conto della precedente situazione giuridica nei Cantoni dotati di un tribunale commerciale e della genesi della norma, che il diritto di scelta di cui all'articolo 6 capoverso 3 CPC è indipendente da ulteriori restrizioni e quindi è assoggettato in via generale alle condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a (attività commerciale di una parte almeno) e b (impugnabilità al Tribunale federale) e può così essere invocato da una cliente nell'azione contro un gestore patrimoniale iscritto nel registro di commercio come impresa individuale57.
53 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6631.
54 Cfr. soltanto MEINRAD VETTER, Art. 6 N 24, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; GEORGE DAETWYLER/CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (a c. di), Handelsgericht Zürich, 1866-2016, Zurigo 2016, pag. 192 seg.
55 BGE 140 III 409 consid. 2 e 142 III 96 consid. 3.3.
56 BGE 138 III 694 consid. 2; JULIEN SCHWALLER/GEORG NAEGELI, Die Zuständigkeit der Handelsgerichte gemäss Art. 6 Abs. 3 ZPO, Jusletter del 14 novembre 2011.
57 Cfr. al riguardo anche CHRISTOPH HURNI, Sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts: Klägerwahlrecht auch für Konsumenten (Art. 6 Abs. 3 ZPO), ZBJV 2012, pag. 989 segg.; MICHEL HEINZMANN, Note zum Leitentscheid BGE 138 III 694 segg., SZZP 2013, pag. 195 seg.