Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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Questo chiarimento dovrebbe in futuro risultare direttamente dal testo di legge. L'articolo 6 CPC deve pertanto essere integrato con un nuovo capoverso 7 che esclude la competenza del tribunale commerciale se a una controversia secondo l'articolo 243 capoverso 1 e 2 si applica la procedura semplificata. In tal modo si precisa anche che le controversie di cui all'articolo 6 capoverso 4 CPC possono essere di competenza del tribunale commerciale conformemente al diritto cantonale (di organizzazione giudiziaria) soltanto se ad esse non si applica procedura semplificata.

Art. 16a Azioni collettive e transazioni di gruppo

Per semplificare la competenza per territorio (foro) per le procedure collettive (azione collettiva e transazione di gruppo), occorre disciplinarla in maniera uniforme, prescindendo quindi dalle regole generali in materia di competenza che di base si fondano sulla natura giuridica delle pretese fatte valere (diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio, diritti reali, diritto contrattuale, atti illeciti, diritto commerciale ecc.). Ciò agevola non soltanto la definizione della competenza per territorio per tali procedure ma previene nel contempo anche possibili difficoltà e problemi di delimitazione e possibili abusi, il che contribuisce alla certezza del diritto, in particolare a favore dei potenziali convenuti. Altrettanto vale in ambito internazionale68.

Per quanto concerne le azioni collettive la nuova versione del capoverso 1 prevede ora la competenza del giudice del domicilio o della sede del convenuto. Nell'interesse dei potenziali convenuti di azioni collettive viene così sancito il foro generale del convenuto che non deve attendersi a essere citato per azioni collettive in luoghi diversi dal suo domicilio o dalla sua sede. Per tali azioni collettive questa competenza appare inoltre ragionevole anche dal punto di vista materiale (vicinanza materiale e probatoria), dal momento che tali controversie collettive hanno nella maggior parte dei casi almeno un punto di riferimento territoriale nella sede o nel domicilio del convenuto, anche nei casi in cui il danno subito dai singoli interessati si è ad esempio verificato in luoghi diversi. Appare al contrario giustificato che le associazioni e altre organizzazioni attrici propongano le loro azioni solo in tali fori; non devono approfittare degli altri fori previsti nell'interesse degli attori individuali che, presumibilmente, sono parti più deboli. I principi generali permettono di derogare a questo foro mediante proroga di foro (art. 17 CPC) e in particolare anche mediante costituzione in giudizio del convenuto (art. 18 CPC).

Il capoverso 2 disciplina la competenza per territorio per le transazioni di gruppo di cui agli articoli 352a e seguenti. AP-CPC. Anche per tale istituto giuridico, considerata la sua natura di procedura collettiva, la competenza per territorio deve essere disciplinata separatamente e a prescindere dalla natura giuridica della violazione del diritto contestata. Già nella consultazione sull'avamprogetto di legge sui servizi finanziari (LSF) è stato chiesto di chiarire la competenza per territorio69. Vista la

68 Cfr. in proposito anche i commenti al n. 2.2.8 in merito all'art. 12 AP-LDIP.

69 Cfr. il rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione con-cernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LI- Fin), pag. 41 (consultabile all'indirizzo https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2384/LSF-LIFin-Rapporto-risultati-it.pdf).