Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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particolare natura procedurale della transazione di gruppo in quanto procedura di risoluzione collettiva delle controversie basata su un accordo consensuale, la competenza per territorio sarà attribuita al giudice del domicilio o della sede di una delle parti che chiede l'approvazione di una transazione di gruppo. Come per l'azione collettiva (cpv. 1) questa competenza non è imperativa, nella misura in cui le parti possono concludere un patto (art. 17) che designa un altro giudice.
Art. 51 cpv. 3
Secondo il tenore della disposizione vigente, un motivo di ricusazione scoperto dopo la chiusura del procedimento può essere fatto valere soltanto con una revisione. Questa normativa si ispira al principio di base secondo cui un giudice perde la competenza riguardo a un determinato caso non appena ha reso la sua sentenza (lata sententia iudex desinit esse iudex)70. Ciononostante, né il testo di legge né i materiali sul CPC indicano da quale momento un procedimento debba essere considerato chiuso ai sensi della presente disposizione, a seconda dell'impugnazione disponibile contro una decisione finale71.
Nel frattempo il Tribunale federale ha chiarito la questione nel seguente modo: un motivo di ricusazione non può essere fatto valere con la revisione se viene scoperto dopo la chiusura del procedimento dinanzi all'istanza in questione (quindi dopo la pronuncia di una decisione finale formale) ma prima della scadenza del termine d'impugnazione. Ciò vale indipendentemente dal passaggio in giudicato formale anche se la decisione finale può essere impugnata soltanto con reclamo perché la revisione è sussidiaria nei confronti di tale impugnazione72.
Ai fini della chiarezza del diritto vanno ripresi nella legge i chiarimenti apportati dalla giurisprudenza del Tribunale federale modificando e completando il testo dell'articolo 51 capoverso 3 CPC. D’ora in poi sarà possibile far valere un motivo di ricusazione mediante revisione soltanto se non è disponibile alcuna altra impugnazione.
Art. 60a Rimessione del processo per incompetenza
Secondo l'articolo 59 capoverso 1 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o di un'istanza se ne sono dati i presupposti processuali. Tra questi vi è in particolare la competenza per materia e per territorio del giudice (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Secondo l'articolo 60 CPC, il giudice esamina d'ufficio se sono dati questi e tutti gli altri presupposti processuali. Se giunge alla conclusione di non essere competente non entra nel merito dell'azione o dell'istanza e prende quindi una decisione di non entrata nel merito che conclude tale procedimento.
Il diritto vigente non prevede che in questo caso il giudice trasferisca o rimetta il procedimento al giudice competente73. La sola conseguenza e agevolazione proces-
70 DTF 139 III 120 consid. 2
71 Cfr. al riguardo DENIS TAPPY, Art. 51 N 14 segg., in: CPC commenté, Basilea 2011.
72 DTF 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 2; 138 III 702 consid. 3.4.
73 Cfr. anche sentenza TF 4A_604/2014 del 30 marzo 2015 consid. 2.3.2; OGer ZH, sentenza LB130064 del 20 maggio 2014, ZR 2014, pag. 248 segg.