Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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anche in altri casi. Secondo il diritto vigente il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura (ordinaria, semplificata o sommaria). Quindi, in linea di massima, le azioni della procedura ordinaria e della procedura semplificata non possono essere fatte valere insieme, nemmeno nei casi in cui i diversi tipi di procedura si distinguono esclusivamente per il loro valore litigioso (cfr. art. 243 cpv. 1 CPC: procedura semplificata in controversie patrimoniali fino a 30 000 franchi). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di cumulo d'azioni oggettivo (art. 90 CPC), occorre sommare i valori litigiosi in applicazione dell'articolo 93 capoverso 1 CPC, prima di applicare l'articolo 90, di modo che le condizioni della competenza per materia e del tipo di procedura sono esaminate in base ai valori litigiosi sommati83. Quanto precede deve valere almeno anche per il litisconsorzio facoltativo attivo, istituto con cui più persone propongono un'azione basata su fatti o titoli giuridici simili (contro un convenuto)84. Se di per sé alcune azioni soggiacciono alla procedura semplificata a causa del loro valore litigioso e altre alla procedura ordinaria, deve essere possibile farle valere congiuntamente mediante litisconsorzio facoltativo attivo. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, si tratterà in un primo tempo di sommare i valori litigiosi secondo l'articolo 93 capoverso 1 CPC, per poi determinare il tipo di procedura che in questi casi sarà sempre la procedura ordinaria.
In seguito alla nuova formulazione della disposizione, l'attuale capoverso 3, immutato, diviene il nuovo capoverso 2.
Art. 81 cpv. 1 e 3
Il CPC ha introdotto in tutta la Svizzera il nuovo istituto dell'azione di chiamata in causa fino ad allora noto soltanto nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese e in parte nel Cantone del Ticino. L'azione di chiamata in causa va oltre la semplice denuncia delle lite (cfr. art. 78 segg. CPC) e permette di ottenere direttamente nell'ambito dell'azione principale una decisione sulle pretese della parte che denuncia la lite nei confronti della persona chiamata in causa85.
La prassi ha mostrato che questo strumento processuale è ancora poco o quasi mai usato. Secondo il Consiglio federale è pertanto importante migliorare l'efficacia funzionalità dell'azione di chiamata in causa nel diritto svizzero (cfr. anche i commenti all'art. 82 cpv. 1 per. 3° AP-CPC).
Il Consiglio federale propone quindi di formulare più chiaramente la normativa sulle condizioni e l'ammissibilità dell'azione di chiamata in causa secondo l'articolo 81 capoverso 1 CPC. A tal fine il contenuto degli attuali capoversi 1 e 3 viene sintetizzato in un nuovo capoverso 1, completato con le condizioni che risultano dalla dottrina e dalla giurisprudenza e dotato di una chiara struttura per punti:
83 DTF 142 III 788 consid. 4
84 Cfr. al riguardo anche ALEXANDER WINTSCH/RICHARD MEYER, Streitwertaddition bei Klagenhäufung und einfacher Streitgenossenschaft, ZZZ 2016, pag. 275 segg.
85 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6654 segg.