Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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escludere a priori, nell'interesse della controparte e dell'efficienza della giustizia, le rimessioni prive di prospettive. Prima di prendere una tale decisione, il giudice adito e incompetente può effettuare uno scambio di opinioni, ma non sarà obbligato a farlo per legge80. Se il giudice designato non è manifestamente incompetente, il giudice adito e incompetente dispone la rimessione dell'azione o dell'istanza al giudice designato. La litispendenza non è interrotta dalla rimessione. Ciò permetterà di giungere al medesimo risultato di un nuovo deposito entro un mese dal ritiro o dal respingimento per incompetenza secondo l'articolo 63 capoverso 1 CPC.
Art. 70 cpv. 2 (Concerne soltanto il testo francese)
Nella versione francese la seconda parte del periodo deve essere adeguata alla versione tedesca e italiana e menzionare ricorso e appello come impugnazioni («déclarations de recours et d'appel» invece della semplice menzione del «recours».
Art. 71 cpv. 2 Litisconsorzio facoltativo
La disposizione disciplina il litisconsorzio facoltativo nel cui ambito più persone, a fini di economia processuale e armonia decisionale, citano in giudizio congiuntamente un solo convenuto o al contrario più persone sono congiuntamente citate da un solo attore nello stesso momento, senza che sia prescritta o necessaria un'azione congiunta81. Questo istituto va distinto dal litisconsorzio necessario nel quadro del quale più persone devono agire o essere convenute congiuntamente, perché per esse o contro di esse può essere deciso solo con unico effetto per tutte (art. 70 CPC).
I capoversi 1 e 2 disciplinano le condizioni del litisconsorzio facoltativo. L’esigenza della cosiddetta connessione («medesimi fatti o titoli giuridici») va mantenuta. Per migliorare ulteriormente il CPC queste condizioni devono essere modificate in due punti e inserite in un capoverso 1 riformulato:
– in primo luogo occorre riprendere nella legge la giurisprudenza del Tribunale federale in merito al presupposto della medesima competenza materiale. Si tratta di un elemento centrale per la comprensione dell'ammissibilità che deve risultare chiaramente dalla legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la medesima competenza materiale prevista dal diritto vigente è una condizione tacita del litisconsorzio facoltativo (passivo)82. Questa nuova condizione, esplicita e generale, del litisconsorzio facoltativo sarà sancita nella lettera b dell'articolo 71 capoverso 1 AP-CPC;
– in secondo luogo, la revisione preciserà in una nuova lettera a un punto centrale del presupposto relativo allo stesso tipo di procedura di cui all'articolo 71 capoverso 2 CPC: il litisconsorzio attivo facoltativo sarà ammissibile
80 Diversa al riguardo p. es. la normativa anteriore del Cantone di Argovia: § 176 cpv. 2 vCPC AG prevedeva di regola uno scambio di opinioni tra il giudice adito e quello designato dall'attore.
81 Cfr. al riguardo ERNST STAEHELIN/SILVIA SCHWEIZER, Art. 71 N 1, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; CHRISTOPH LEUENBERGER/BEATRICE UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2a ed., Berna 2016, n. marg. 3.28; TANJA DOMEJ, Art. 71 N 1, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.
82 DTF 138 III 471 consid. 5