Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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– la frase introduttiva preciserà che l'azione di chiamata in causa serve a far valere pretese che spettano alla parte che denuncia la lite contro il terzo chiamato in causa in caso di soccombenza nella procedura principale; di conseguenza il testo di legge contemplerà chiaramente anche il caso in cui l'azione di chiamata in causa è un'azione d'accertamento negativa86;
– la lettera a sancirà la condizione, già prevista87 dal diritto vigente e peraltro anche dall'avamprogetto di CPC, della connessione. Si precisa così che, oltre ai casi di (potenziali) pretese di regresso, sono ipotizzabili anche altri casi di pretese di garanzia e indennizzo;
– la lettera b indicherà che per l'azione principale e per l'azione di chiamata in causa deve essere data la medesima competenza materiale. Anche questa condizione prevista dal diritto vigente88 risulterà direttamente dalla legge; non è quindi necessario procedere a una modifica giuridica;
– la lettera c regolerà l'ammissibilità procedurale finora disciplinata nel capoverso 3. A differenza del diritto vigente è precisato che l'azione di chiamata in causa è ammissibile soltanto nella procedura ordinaria; come nel diritto vigente, l'azione è pertanto esclusa nella procedura semplificata e in quella sommaria, le quali non devono essere complicate e prolungate in tal modo89.
Mentre il diritto vigente richiede almeno implicitamente la procedura ordinaria90 per l'azione di chiamata in causa, la revisione vuole rendere tale azione ammissibile anche se la procedura semplificata sarebbe eventualmente applicabile soltanto in funzione del valore litigioso (fino a 30 000 franchi, cfr. art. 243 cpv. 1 CPC). Questa modifica estende volutamente il campo di applicazione dell'azione di chiamata in causa. D’altro canto, nessun interesse degno di protezione del convenuto si oppone alla proposizione con l'azione di chiamata in causa di tali pretese di regresso, garanzia e indennizzo e al loro giudizio nella procedura principale ordinaria.
L'attuale capoverso 2 è ripreso senza modifiche; come finora, per evitare eccessivi ritardi e complicazioni, le cosiddette azioni di chiamata in causa a catena sono escluse. Il vigente capoverso 3 può essere abrogato, perché il suo contenuto confluisce nel nuovo capoverso 1.
Art. 82 cpv. 1 terzo periodo
La disposizione vigente disciplina la procedura dell'azione di chiamata in causa che deve essere completata in un punto essenziale: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'azione va quantificata già quando se ne chiede l'ammissione e non può essere vincolata all'esito della procedura principale. L'unica eccezione si dà nel
86 Cfr. in proposito anche NINA J. FREI, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, tesi di laurea, Zürich 2004, pag. 114 seg.
87 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6655 seg., DTF 139 III 67 consid. 2.4.3 sowie TARKAN GÖKSU, Art. 81 N 9, in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016;
88 DTF 139 III 67 consid. 2.4.3
89 Cfr. in proposito il messaggio CPC, FF 2006 6656.
90 DTF 139 III 67 consid. 2.4.2; cfr. anche DANIEL SCHWANDER, Art. 81 N 26 segg., in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.