Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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morta e questa forma di attuazione del diritto attualmente non funziona. Come già indicato dal Consiglio federale nel 201398, questa situazione è dovuta in particolare ai seguenti motivi:

– la limitazione dell'azione collettiva alle lesioni della personalità (con l'eccezione delle normative delle leggi speciali) che esclude dalla sua applicazione ampi settori della vita economica quotidiana, segnatamente le pretese del diritto del lavoro e della locazione e anche del mercato finanziario e dei capitali;

– l'impossibilità di far valere, con l'azione collettiva, pretese riparatorie (risarcimento dei danni, riparazione, consegna dell'utile) con la conseguente esclusione di fatto dei danni di massa e in particolare dei danni diffusi;

– scarso interesse di condurre in parallelo un procedimento collettivo e un procedimento individuale a causa degli effetti insufficienti dell'azione collettiva rispetto alle procedure individuali (p. es. riguardo alla prescrizione) e a causa dei rischi delle spese giudiziarie e delle maggiori difficoltà di finanziamento (p. es. il finanziamento del processo da parte di terzi);

– normativa restrittiva e di fatto eccessiva riguardo alla legittimazione attiva per l'azione collettiva e rapporto in parte poco chiaro con l'azione collettiva prevista dalle leggi speciali.

In particolare, il diritto vigente non permette di far valere danni di massa e danni diffusi con l'azione collettiva anche se, nell'ordinamento giuridico svizzero, quest'ultima appare adeguata a tal fine (cfr. in proposito anche il n. 1.3.3).

Il vigente articolo 89 CPC deve pertanto essere rielaborato e completato da un nuovo articolo 89a:

– nuovo disciplinamento dei requisiti della legittimazione attiva delle associazioni e delle altre organizzazioni; soppressione della limitazione dell'azione collettiva alle lesioni della personalità e sua conseguente estensione all'intero diritto privato (art. 89 cpv. 1 AP-CPC);

– ammissibilità dell'azione collettiva con cui le associazioni e altre organizzazioni, se sono idonee, possono far valere pretese finanziarie dei membri del gruppo di persone mediante la cosiddetta sostituzione processuale con cui vengono fatti valere in proprio nome diritti altrui (art. 89 cpv. 2 lett. d nonché i 89a AP-CPC);

– effetto interruttivo dell'azione collettiva sulla prescrizione delle pretese individuali (art. 135 n. 3 AP-CO; cfr. in proposito il n. 2.2.3 più sotto);

– soppressione della riserva poco chiara dell'articolo 89 capoverso 3 CPC a favore delle azioni collettive previste da leggi speciali in seguito a un'ampia unificazione di tutte le azioni collettive del diritto privato e conseguente

98 Cfr. il rapporto «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 25 segg.