Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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caso in cui se siano adempiute le condizioni di un'azione con domande successive secondo l'articolo 85 CPC91.

Questa situazione giuridica aumenta il rischio per la parte che denuncia la lite con un'azione di chiamata in causa di chiedere troppo o troppo poco e di conseguenza e ciò pregiudica l'attrattiva di questo istituto giuridico rispetto al litisconsorzio facoltativo di cui all'articolo 78 CPC, proprio per considerazioni legate al rischio delle spese giudiziarie. Pertanto, un nuovo terzo periodo del capoverso 1 precisa che, in deroga al dal diritto vigente, le conclusioni dell'azione di chiamata in causa non devono essere quantificate se mirano alla prestazione che l'attore può essere obbligato a fornire nel processo principale. Oltre ai casi di cui all'articolo 85 CPC, l'azione di chiamata in causa non deve essere quantificata nemmeno quando si tratta di un'azione di regresso e quando la parte che denuncia la lite non può ancora conoscere l'importo che potrebbe essere condannata a pagare nel processo principale.

Art. 89 cpv. 1, cpv. 2 lett. c e d, cpv. 3

Nell'ambito di un'azione collettiva, un attore costituito come associazione propone azione nell'interesse collettivo di tutti i membri di un determinato gruppo di persone, facendo valere autonomamente una determinata pretesa contro un convenuto92. Secondo il diritto vigente le associazioni e le altre organizzazioni possono a determinate condizioni proporre azione in proprio nome per lesione della personalità dei membri di un gruppo di persone e chiedere di inibire preventivamente, far cessare o accertare l'illiceità di tale lesione della personalità93. L'articolo 89 ha trasposto nella legge la precedente giurisprudenza del Tribunale federale in seguito al rifiuto, in sede di consultazione94, di introdurre una regola generalizzata e uniforme per l'intero diritto privato (=soppressione della restrizione alla lesione della personalità, cfr. art. 79 AP-CPC). Continuano a sussistere disposizioni di legge speciali che regolano l'azione collettiva in diversi settori (p. es. art. 7 della legge federale del 24 marzo 199595 sulla parità dei sessi [LPar]; art. 10 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 9 della legge federale del 19 dicembre 198696 contro la concorrenza sleale [LCSl]; art. 9 cpv. 3 lett. a della legge del 13 dicembre 200297 sui disabili [LDis] ecc.), fatte salve dall'articolo 89 capoverso 3 CPC.

A quanto risulta, dall'entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011, non è stata proposta una sola azione collettiva secondo l'articolo 89 CPC (cfr. in proposito anche il

n. 1.2.2 più sopra). La normativa di cui all'articolo 89 CPC è pertanto rimasta lettera

91 DTF 142 III 102 consid. 3-6; cfr. in proposito MELANIE LEHMANN, Die Bezifferung der Streitverkündungsklage, Jusletter del 30 maggio 2016.

92 Cfr. il rapporto «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (Tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive; disponibile soltanto in tedesco e francese) del Consiglio federale del luglio 2013, pag. 22.

93 Cfr. in proposito per un'esposizione esaustiva ALEXANDER BRUNNER, Art. 89 N 7 segg., in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016; ALEXANDER J. MARKUS, Art. 89 N 6 segg., in: BK ZPO, Berna 2012.

94 Cfr.il messaggio CPC, FF 2006 6660 seg.

95 RS 151.1

96 RS 241

97 RS 151.3