Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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adeguamento delle disposizioni vigenti di altre leggi (cfr. in proposito anche il n. 2.2 più sotto sulle modifiche di altre leggi).

Condizioni dell'azione collettiva (cpv. 1)

Secondo il diritto vigente, le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi (art. 89 cpv. 1 CPC). L'associazione promuove l'azione in proprio nome per far valere diritti propri99. Il Consiglio federale propone di rendere ammissibile l'azione collettiva per tutte le violazioni imminenti o attuali dei diritti degli appartenenti a un determinato gruppo di persone (cpv. 1 frase introduttiva). Vuole permettere in generale alle organizzazioni e in particolare alle associazioni di proporre l'azione collettiva alle tre condizioni cumulative seguenti: non devono avere scopo di lucro (lett. a), sono autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di questi gruppi di persone (lett. b) e appaiono idonee a difendere questi interessi (lett. c). Per quanto riguarda le azioni collettive che rimangono disciplinate da leggi speciali (p. es. art. 9 LPar100 e art. 56 della legge del 28 agosto 1992101 sulla protezione dei marchi [LPM]) queste condizioni devono essere interpretate alla luce del diritto e della prassi attuali; le organizzazioni e le associazioni legittimate a proporre l'azione collettiva nella situazione giuridica attuale devono in via di principio poterlo fare anche in virtù del nuovo diritto.

Violazione imminente o attuale dei diritti degli appartenenti a un determinato gruppo di persone (cpv. 1 frase introduttiva)

La limitazione dell'azione collettiva alla lesione della personalità è troppo restrittiva perché esclude importanti settori del diritto dalla possibilità dell'attuazione collettiva e ciò nonostante il riconoscimento della necessità d’interpretare in maniera estesa la nozione di lesione della personalità nel diritto vigente102. Questa limitazione va pertanto soppressa.

In futuro tutte le violazioni imminenti o attuali dei diritti degli appartenenti a un determinato gruppo di persone potranno essere oggetto di un'azione collettiva; di conseguenza l'azione collettiva permetterà di far valere anche violazioni del diritto diverse da quelle dei diritti della personalità, in particolare nell'ambito economico del normale scambio di merci e di servizi e di tutti i negozi giuridici connessi. Si tratta principalmente dei tipici casi di danni di massa, causati sia da un atto illecito ai sensi dell'articolo 41 CO sia da una violazione contrattuale nei confronti di un intero gruppo di persone. Si può ad esempio trattare innanzitutto dei casi di intere serie di prodotti difettati venduti a un determinato gruppo di persone ma anche di pratiche d'affari contrarie al diritto dei cartelli o sleali.

99 ALEXANDER BRUNNER, Art. 89 N 8, in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016.

100 RS 151.3

101 RS 232.11.

102 Cfr. PHILIPP WEBER, Art. 89 N 7a, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.